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Sentenza

Sentenza n. 812/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1011 del 22/11/2023 all’esito del procedimento iscritto al n. 2010/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1011 del 22 novembre 2023, relativa al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Carta Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1011/2023. Nel corso del giudizio ha dichiarato di aver ricevuto, in data 8 gennaio 2026, l'importo dovuto a titolo di Carta Docente e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pacifico tra le parti l'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata. La corresponsione dell'importo è intervenuta dopo la notificazione del ricorso introduttivo; per tale ragione il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione.
  • Se l'amministrazione adempie alla pretesa dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in presenza della cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento dell'importo dovuto in esecuzione del titolo giudiziale determina il venir meno della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia ulteriore sull'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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