Sentenza n. 682/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici economici di cui all'art 6-bis del d.l. n.387/1987, con obbligo dell'amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti da detta disposizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riscontro dell’INPS alla richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990, e la condanna dell’INPS al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. Essi erano appartenenti all’Arma dei Carabinieri e sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile. L’INPS non ha riscontrato la richiesta presentata il 12 dicembre 2021. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, la questione riguardava l’interpretazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e, in particolare, se i requisiti anagrafici e di servizio previsti dal comma 2 dovessero essere collegati all’evoluzione normativa dei requisiti per la pensione di anzianità oppure dovessero essere applicati secondo il loro tenore letterale. I ricorrenti hanno sostenuto che la disposizione riconosce il beneficio anche al personale cessato a domanda in possesso di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione del Ministero dell’Interno, ritenendo che la competenza al riconoscimento del beneficio e alla rideterminazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio appartenga esclusivamente all’INPS. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 disciplini autonomamente il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e non debba essere sovrapposto al diverso regime dei requisiti per la pensione di anzianità. Il comma 2 della disposizione indica in modo univoco i requisiti per il personale cessato a domanda: 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; non contiene un rinvio alla disciplina, nel tempo modificata, della pensione di anzianità. L’eventuale difetto di coordinamento con la normativa previdenziale sopravvenuta non può essere corretto mediante un’interpretazione contrastante con il dato letterale, ma richiederebbe un intervento legislativo. Il beneficio si applica anche al personale dell’Arma dei Carabinieri, quale forza di polizia a ordinamento militare, per effetto del combinato disposto dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. È stata inoltre richiamata la distinzione rispetto all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997: la disciplina del pagamento della contribuzione residua riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Poiché i ricorrenti possedevano i requisiti richiesti, il TAR ha accertato il loro diritto al beneficio e ha imposto all’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme aggiuntive spettanti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale cessato a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Tali requisiti operano secondo il loro tenore letterale e non sono automaticamente sostituiti dai requisiti, sopravvenuti, della pensione di anzianità.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Richiama l’applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
La disciplina del riconoscimento dei sei scatti previo pagamento della contribuzione residua opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per la motivazione mediante rinvio ai precedenti della Sezione.
Massime di principio
- L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 riconosce al personale delle Forze di polizia cessato a domanda il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita quando, al momento della cessazione, siano posseduti i requisiti espressamente indicati dalla norma di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- I requisiti previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 costituiscono presupposti autonomi del beneficio e non possono essere automaticamente adeguati alle successive modifiche della disciplina dei requisiti per la pensione di anzianità, in assenza di un espresso rinvio normativo.
- L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in quanto appartenente a Forze di polizia a ordinamento militare, in combinato disposto con l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.
- La disciplina che riconosce i sei scatti previo pagamento della contribuzione previdenziale residua ai fini della base pensionabile non incide sul distinto regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
- La competenza al riconoscimento del beneficio e alla conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio appartiene all’ente previdenziale competente, non all’amministrazione di appartenenza del dipendente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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