Cassazione Civile, Ordinanza n. 08047/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società operante nel brokeraggio assicurativo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni asseritamente dovute in relazione a una polizza stipulata per una ASL, oltre al rimborso di premi anticipati per altre polizze. La pretesa provvigionale veniva ricondotta a una scrittura del 28 marzo 2014, sottoscritta dall’agente generale della compagnia, che avrebbe impegnato la mandante al pagamento di una percentuale sul premio per tutta la durata del contratto, con previsione di cessazione dell’affidamento in caso di successivo brokeraggio. Opposta l’ingiunzione, la compagnia contestava di essere vincolata da quel documento, sostenendo che fosse intervenuto solo tra la società creditrice e l’agente generale e che il rapporto con quest’ultimo fosse poi cessato. In primo grado il decreto veniva revocato quanto alle provvigioni e accolto solo il rimborso dei premi anticipati; in appello la società creditrice deduceva, tra l’altro, violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, delle norme su prove e poteri rappresentativi, e sostenendo che la scrittura integrasse promessa di pagamento o ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., tale da dispensarla dalla prova del rapporto sottostante. La Corte d’appello confermava il rigetto della domanda provvigionale. In cassazione la società ricorrente insisteva principalmente su due profili: che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato una ratio decidendi non censurata, relativa alla mancata prova dell’attività effettivamente svolta per il perfezionamento della polizza; e che avesse mal applicato gli artt. 115 e 116 c.p.c., 1388 e 1988 c.c., omettendo di riconoscere alla scrittura efficacia di promessa di pagamento/ricognizione di debito e il potere dell’agente di impegnare la mandante. La Corte di cassazione ha ritenuto decisiva la mancata censura di una autonoma ratio del primo giudice, cioè l’omessa prova dell’attività concretamente svolta dalla società creditrice, e ha comunque reputato inammissibili le ulteriori doglianze perché tese a sollecitare un riesame di merito dell’interpretazione del rapporto e della volontà contrattuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva evidenziato che l’appellante non aveva impugnato una ratio decidendi autonoma e assorbente del Tribunale, ossia la mancata documentazione dell’attività concretamente svolta per il perfezionamento della polizza e per la successiva gestione del rapporto. Ha poi affermato che, in ogni caso, le censure sulla qualificazione della scrittura del 28 marzo 2014 e sui poteri dell’agente richiedevano un sindacato di merito sull’interpretazione del negozio, non consentito in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione delle norme ermeneutiche, qui non riscontrati. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico per la lettura della scrittura del 28 marzo 2014, ma la Corte rileva che la censura mira in realtà a una nuova valutazione di merito dell'atto negoziale.
art. 1366 c.c.
Invocato per l'interpretazione secondo buona fede della scrittura, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 1371 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della scrittura, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.
art. 1988 c.c.
Invocato quale norma sulla promessa di pagamento/ricognizione di debito, ma la Corte osserva che tale titolo presuppone comunque che l'attività dedotta sia stata svolta e che non era stata censurata la ratio sulla mancata prova dell'attività concretamente eseguita.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nelle doglianze sulle prove e sulla pretesa contestazione della controparte; non ritenuto fondante per cassare la sentenza.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte non vi ravvisa violazione.
art. 183 c.p.c.
Richiamato in relazione alle memorie istruttorie e alla dedotta irritualità, ma il profilo non ha inciso sull'esito del giudizio di legittimità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 1388 c.c.
Richiamato nel motivo relativo ai poteri rappresentativi dell'agente; la Corte non affronta nel merito il tema perché assorbito/inammissibile nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 55 Reg. IVASS n. 5/2006
Richiamato nel racconto difensivo per sostenere la ratifica dell'accordo di libera collaborazione, ma non determinante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è destinato al rigetto quando non censura tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a base della sentenza impugnata, poiché ciascuna di esse è idonea da sola a sorreggere la decisione.
- La deduzione di una promessa di pagamento o ricognizione di debito non può elidere la necessità di confrontarsi con l'eventuale autonoma ratio del giudice di merito relativa alla mancata prova dell'attività concretamente svolta o del fatto costitutivo della pretesa.
- L'interpretazione del contratto e la qualificazione del rapporto negoziale appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, non potendo il ricorso risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- L'eccezione relativa al difetto di poteri rappresentativi o alla qualificazione del rapporto può essere trattata come mera difesa, ma la sua rilevanza concreta resta subordinata alla struttura della domanda e alle prove offerte sul rapporto dedotto in giudizio.
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