Cassazione Civile, Ordinanza n. 21265/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, confermata in appello nonostante il reclamo dell'ex amministratore. La Corte d'appello aveva ritenuto integrati i presupposti dimensionali e, soprattutto, il requisito dell'esposizione debitoria minima per la fallibilità: mancato superamento dei limiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. non provato dalla società; debiti tributari e locali idonei a superare la soglia di euro 30.000 prevista dall'art. 15, ultimo comma, l.fall.; indebitamento complessivo superiore a euro 500.000 sulla base delle domande di insinuazione e dell'attestazione del curatore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 15, ultimo comma, l.fall., sostenendo che i debiti tributari non fossero certi, liquidi ed esigibili perché fondati su avvisi di accertamento e cartelle non notificati, e che i soli crediti davvero liquidi ed esigibili fossero quelli dei fornitori, comunque inferiori alla soglia. Con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per la mancata valutazione dell'avvenuta attivazione della procedura di definizione agevolata ex d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i debiti tributari devono considerarsi scaduti e rilevanti ai fini dell'art. 15 l.fall. anche a prescindere dalla notificazione degli atti impositivi, essendo sufficiente la loro produzione in giudizio; ha richiamato la teoria dichiarativa dell'accertamento tributario e ha ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte territoriale sul superamento della soglia minima di debiti scaduti e non pagati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione della definizione agevolata non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare dove l'avesse dedotta nei gradi di merito, trattandosi di questione nuova non proponibile per la prima volta in cassazione. Non sono state liquidate spese per mancanza di difese del fallimento. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. a), b), c), r.d. 16 marzo 1942, n. 267
i limiti dimensionali di fallibilità devono essere provati dalla parte che li invoca in senso ostativo alla dichiarazione di fallimento
art. 15, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
ai fini della soglia di fallibilità rilevano i debiti scaduti e non pagati; i debiti tributari possono essere considerati tali anche se gli atti impositivi non risultano notificati, essendo sufficiente la loro produzione in giudizio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non può essere fondato su questioni non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la sola allegazione dell'attivazione della definizione agevolata non può essere esaminata in cassazione se non risulta già introdotta nel giudizio di merito e specificamente riportata nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il superamento della soglia minima di debiti scaduti e non pagati può essere desunto anche da crediti di natura tributaria, senza che sia necessaria la prova della notificazione degli atti impositivi se la loro esistenza risulti in giudizio.
- L'avviso di accertamento ha funzione meramente ricognitiva del debito tributario, che sorge direttamente dalla legge al verificarsi del presupposto impositivo; pertanto la mancata notifica dell'atto non esclude, di per sé, la scadenza e l'esigibilità del credito ai fini fallimentari.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nella sentenza impugnata; chi deduce il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve anche indicare dove la questione sia stata già sollevata nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
- La contestazione dei presupposti ostativi alla fallibilità richiede una puntuale allegazione e prova da parte dell'impresa o del suo rappresentante, specie quando si controverte del mancato superamento delle soglie dimensionali o dell'ammontare dei debiti rilevanti.
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