Cassazione Civile, Ordinanza n. 26905/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società partecipata pubblica)
La controversia
La società ricorrente aveva emesso decreti di asservimento nell'ambito di interventi di mitigazione acustica su tratte ferroviarie in esercizio, liquidando ai proprietari dei fondi finitimi l'indennità per la diminuzione della fruibilità dei terreni. Tali atti erano stati registrati invocando l'esenzione prevista per gli atti di espropriazione per pubblica utilità. L'Ufficio aveva invece recuperato imposta di registro in misura proporzionale e imposta di bollo, ritenendo insussistenti i presupposti agevolativi. In appello, la società aveva sostenuto di essere assimilabile allo Stato, o comunque a un ente pubblico espropriante, e aveva eccepito anche il giudicato esterno formatosi in precedenti controversie tra le stesse parti, nelle quali sarebbe stata già affermata tale equiparazione. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere la CTR attribuito rilievo ai precedenti giudicati; 3) violazione delle norme sull'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, assumendo che la natura pubblica della società e la funzione svolta la rendevano destinataria del regime agevolativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, concernente l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno. Ha chiarito che il giudicato esterno, quando investe una questione di natura soggettiva e permanente rilevante in più controversie tra le stesse parti, non può essere ignorato dal giudice di merito e non può considerarsi implicitamente rigettato dal solo esame nel merito della questione sostanziale. Ha inoltre osservato che, nella specie, la controversia riguardava plurimi atti impositivi di identico contenuto e che l'impugnazione cumulativa era ammissibile perché le diverse cause dipendevano dalla soluzione di un'identica questione di diritto. Accolto il primo motivo, sono rimasti assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché esamini l'eccezione di giudicato esterno e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come norma che prevede l'esenzione per gli atti di espropriazione per pubblica utilità, rispetto alla quale andava verificata la spettanza del beneficio
art. 22 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/72
invocato congiuntamente alle norme sull'esenzione per sostenere l'inapplicabilità dell'imposta di bollo agli atti considerati agevolabili
art. 24 della L. n. 210 del 1985
addotto dalla contribuente quale base del regime agevolativo per gli interventi espropriativi riconducibili allo Stato o ad enti equiparati
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno su una questione comune e permanente tra le stesse parti deve essere preso in considerazione e può precludere una nuova decisione incompatibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per censurare l'erronea esclusione del beneficio fiscale
art. 360, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di omessa pronuncia invocata per il mancato esame dell'eccezione di giudicato esterno
art. 132 c.p.c.
la motivazione semplificata consente una risposta implicita alle tesi difensive, ma non può sanare l'omessa pronuncia su eccezioni in senso proprio
art. 15 d.l. 333/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la successione universale nell'organismo pubblico originario e la permanenza della natura pubblica delle funzioni
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno integra un vizio denunciabile in cassazione quando l'eccezione sia stata ritualmente dedotta e sia potenzialmente decisiva per la controversia.
- Il giudicato esterno relativo a una questione di diritto o a uno status giuridico permanente tra le stesse parti deve essere valutato dal giudice anche se la causa successiva riguarda un atto impositivo diverso, purché la questione sia identica e comune ai diversi giudizi.
- Il rigetto nel merito della questione sostanziale non equivale, di per sé, a rigetto implicito dell'eccezione di giudicato esterno, perché l'eccezione precede logicamente l'esame del merito.
- La motivazione semplificata o per relationem non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle eccezioni in senso proprio; vale solo per argomenti difensivi non autonomamente decisivi.
- In materia tributaria è ammissibile, in presenza di identica questione di diritto comune e di cause tra le stesse parti dipendenti dalla medesima ratio, l'impugnazione cumulativa di più sentenze formalmente distinte.
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