Cassazione Penale, Sentenza n. 21092/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato alla pena di 30 anni per omicidio e tentato omicidio, deducendo due censure principali: 1) l'utilizzazione, ai fini della responsabilità, di intercettazioni autorizzate in relazione a numeri di utenze identificati a seguito di consultazioni/ispezioni del cellulare di Antonio De Martino, sarebbe avvenuta in violazione delle garanzie costituzionali e delle norme del codice di procedura penale (artt. 55, 348, 352, 384, 244 e connessi; nonché violazione degli artt. 13 e 15 Cost., art. 8 CEDU e art. 117 Cost.); 2) la presunta nullità dell'attività ispettiva/esame del cellulare (acquisizione di numeri) eseguita dalla polizia giudiziaria in data 11 novembre 2016 e 30 gennaio 2016, che avrebbe reso inutilizzabili i successivi decreti di intercettazione (n. 4108/16 Rit. etc.), sostenendo che la rilevazione dei dati dal display o l'estrapolazione di utenze costituiscono intrusione privata che richiede decreto motivato del PM o altro atto autorizzatorio. Il difensore eccepiva anche un errore nell'applicazione dei precedenti (Lanzetta, Romeo) e la mancata considerazione del motivo relativo alla rilevanza temporale dell'assunzione della direzione delle indagini da parte del PM.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto che le censure costituissero questioni di diritto/giudizio non riconducibili alla nozione di "errore di fatto" prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen.; ha ritenuto altresì che la Seconda sezione aveva adeguatamente motivato sulle censure sollevate e che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non impone la soluzione prospettata. La Corte ha inoltre affermato che, anche ipotizzando l'illegittimità dell'acquisizione originaria dei numeri, il nostro ordinamento non applica in termini generali la teoria del "frutto dell'albero avvelenato": attività successive e autonome autorizzate da decreti di intercettazione non sono automaticamente inutilizzabili per il solo fatto di un'eventuale illegittimità preliminare. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, in via equitativa, al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il ricorso straordinario all'errore materiale o di fatto; la Corte ha ritenuto che le censure fossero di natura giuridica/di valutazione e pertanto non rientrassero in questo rimedio
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norma sulle motivazioni del ricorso per cassazione (censure dedotte); richiamata per la tipologia di censure proposte dall'imputato e valutazione della Corte sulla loro infondatezza
artt. 55 e 348 cod. proc. pen.
art. 55 e art. 348 cod. proc. pen.
Indicano gli atti urgenti demandati alla polizia giudiziaria e la disciplina dell'ispezione; la Corte ha ritenuto che l'esame/ rilevazione di dati sul cellulare rientri tra gli atti urgenti e non richieda necessariamente decreto di autorizzazione per la rilevazione dei numeri sul display
art. 384, 352, 244 cod. proc. pen.
art. 384, art. 352 e art. 244 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per prospettare violazioni procedurali nella fase di acquisizione dei dati; la Corte ha considerato infondate le dedotte violazioni e adeguata la motivazione della sentenza impugnata
art. 13 e 15 Cost.
Tutela della libertà personale e riservatezza: il ricorrente invocava violazione costituzionale per l'ispezione del telefono; la Corte ha ritenuto che, ai fini del rimedio esperito, tale censura non si configuri come errore di fatto ammissibile e che non sussistessero profili tali da travolgere le intercettazioni autorizzate successivamente
art. 8 CEDU
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato come parametro internazionale di protezione della vita privata; la Corte non ha ritenuto che l'eventuale violazione dell'art. 8 comportasse, nel quadro del ricorso straordinario per errore di fatto, l'accoglimento del rimedio
art. 117 Cost.
Rinvio al rispetto degli obblighi internazionali (CEDU); citato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto infondate le dedotte conseguenze sulle prove
art. 266 e ss. cod. proc. pen. (intercettazioni)
art. 266 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina dell'utilizzo delle intercettazioni; la Corte ha osservato che i dati 'visibili' sul display non sono assimilabili al contenuto delle comunicazioni soggette alla disciplina delle intercettazioni e che le intercettazioni disposte con autonomi decreti privi di vizi rimangono utilizzabili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per presunto "errore di fatto" (art. 625-bis) è ammissibile solo per errori percettivi/materiali; censure di diritto o valutazioni giuridiche non sono sindacabili con questo rimedio
- L'esame/consultazione del contenuto visibile su un cellulare (numeri sul display, rubriche) rientra, in molte ipotesi, tra gli atti urgenti della polizia giudiziaria (art. 55 e 348 c.p.p.) e non sempre richiede un decreto autorizzatorio preventivo del giudice per le indagini preliminari
- Nel diritto processuale italiano non opera in termini generali la teoria del "frutto dell'albero avvelenato": l'eventuale illegittimità di un'indagine preliminare non implica automaticamente l'inutilizzabilità di attività successive autorizzate in via autonoma, salvo che non emerga un vizio che contamini direttamente i successivi provvedimenti
- Per impugnare efficacemente acquisizioni probatorie occorre individuare e dimostrare un vizio materiale o procedurale specifico che incida direttamente sulla validità dell'atto impugnato; generiche asserzioni di violazione dei diritti non sostituiscono la dimostrazione richiesta dal rimedio straordinario
- Se si vuole far valere l'illegittimità di attività di polizia giudiziaria svolte dopo l'assunzione della direzione delle indagini da parte del PM, è opportuno sollevare tempestivamente le eccezioni nel grado e con i mezzi processuali ordinari, e non fare affidamento esclusivo sul ricorso straordinario per errore di fatto
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