Cassazione Penale, Sentenza n. 49490/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. La decisione è motivata dall'omissione del giudice nel pronunciarsi sul beneficio della pena sospesa, elemento essenziale dell'accordo, verificandosi quindi una violazione del principio di correlazione tra richiesta e sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata sulla violazione di legge per difetto di correlazione tra la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) e la sentenza emessa. Il difensore aveva subordinato l'accordo all'applicazione della sospensione condizionale della pena; tale condizione era stata comunicata e vi fu un consenso del Pubblico Ministero (anche tramite scambio di mail depositato in atti). Tuttavia, nella sentenza del 14/02/2022 il Giudice ha omesso di statuire sul beneficio della sospensione condizionale, violando così il principio di correlazione tra richiesta e provvedimento sancito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 e art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Norme sostanziali relative ai reati per i quali era stata chiesta e concordata l'applicazione della pena; la cassazione non ha censurato la quantificazione della pena sui profili di merito, ma si è concentrata sul difetto procedurale rispetto all'accordo
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della definizione del procedimento mediante richiesta concordata (patteggiamento). Qui la richiesta era stata formulata e condizionata all'applicazione della pena sospesa, e doveva essere rispettata nella decisione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p.: l'omissione del giudice nel recepire un elemento essenziale dell'accordo (la sospensione condizionale) integra una violazione di legge che giustifica l'annullamento
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve rispettare la correlazione tra la richiesta concordata delle parti e la sentenza: ogni elemento essenziale dell'accordo va espressamente valutato e statuizionato
- Se la richiesta di patteggiamento è subordinata a un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) e il giudice omette di pronunciarsi su tale beneficio, tale omissione configura una violazione procedurale rilevante e può portare all'annullamento della sentenza in sede di cassazione
- È importante documentare per iscritto il consenso del Pubblico Ministero e le condizioni poste nell'accordo (es. scambio di mail depositato in atti), poiché queste prove sono decisive per contestare omissioni del giudice
- La tutela in cassazione può comportare l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di merito per il proseguimento del procedimento quando l'errore concerne la corrispondenza tra richiesta e decisione
- Difensori e parti devono esplicitare chiaramente nel verbale di udienza e negli atti depositati tutte le condizioni del patto per evitare rischi di omissione e per avere mezzi probatori efficaci in caso di contestazione
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