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Ordinanza

Ordinanza n. 164/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, dei provvedimenti di revoca dei-OMISSIS-, emessi dalla Prefettura di Avellino l’11 agosto 2025;

Giustizia amministrativa202501795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta emessi dalla Prefettura di Avellino l’11 agosto 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura di Avellino ha revocato nulla osta precedentemente rilasciati in favore di due lavoratori. La contestazione riguarda principalmente la valutazione negativa dell’Amministrazione in ordine alla capacità economica dell’impresa, requisito rilevante nel procedimento. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che uno dei pareri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro risultava positivo e non giustificava quindi la revoca del relativo nulla osta. Quanto al secondo parere, ha contestato l’idoneità della documentazione prodotta dall’Amministrazione, rilevando che l’estratto depositato non riportava il nome del lavoratore né il numero della pratica e recava un riferimento al settore turistico-alberghiero, apparentemente non pertinente rispetto alla domanda riguardante il settore edile. Il TAR aveva già ordinato l’acquisizione dei pareri dell’Ispettorato, ma l’Amministrazione ha depositato dapprima un mero screenshot dei dati sintetici presenti nel portale informatico e, successivamente, due prospetti riepilogativi e un riepilogo dei redditi, senza produrre i pareri integrali né la documentazione completa relativa al segmento procedimentale.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi istruttori prima di decidere. Ha reiterato l’ordine istruttorio, onerando l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, nella persona del Dirigente, di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una dettagliata relazione sui fatti di causa, con particolare riguardo al requisito della capacità economica dell’impresa, nonché tutta la documentazione relativa al segmento procedimentale di competenza dell’Ispettorato, inclusi gli eventuali pareri integrali. Il Collegio ha richiamato espressamente il Dirigente sulle responsabilità derivanti dall’ingiustificata inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La prosecuzione della causa è stata fissata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri soggetti interessati.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri soggetti interessati a tutela dei diritti o della dignità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la documentazione amministrativa rilevante per decidere la controversia non è prodotta in forma integrale e gli atti depositati consistono soltanto in estratti o prospetti riepilogativi non identificabili con certezza, il giudice amministrativo può reiterare l’ordine istruttorio e richiedere all’amministrazione competente una relazione dettagliata e tutta la documentazione del segmento procedimentale interessato.
  • L’acquisizione istruttoria può essere diretta anche all’amministrazione che abbia formato gli atti endoprocedimentali richiamati nel provvedimento impugnato, imponendo al dirigente responsabile il deposito degli atti entro un termine determinato.
  • La mancata o incompleta esecuzione di un ordine istruttorio non consente al giudice di considerare acquisita la prova del contenuto degli atti non prodotti quando questi siano necessari per la decisione; il giudice può quindi rinnovare l’ordine e richiamare le responsabilità derivanti dall’ingiustificata inosservanza dei provvedimenti giudiziari.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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