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Sentenza

Sentenza n. 10113/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022” inviata a mezzo pec alle aziende fornitrici di dispositivi medici, inclusa Abbott; - della nota trasmessa dalla Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale, in data 14 novembre 2022, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento “avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015»; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: ▪ l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; ▪ l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); ▪ la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; ▪ per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 5.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1363 del 30.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1020 del 16.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. 740 del 30.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 623 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 643 del 16.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 9.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'ESTAR – Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale n. 386 del 27.9.2019), nonché dell'ulteriore documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione, inclusa la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”.

Giustizia amministrativa202304325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e regionali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui la Regione Toscana ha dato attuazione al sistema di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, le linee guida, gli accordi in Conferenza Stato-Regioni, gli atti istruttori e le certificazioni dei fatturati posti a fondamento della quantificazione. Nel corso del giudizio, la Regione ha chiesto la cessazione della materia del contendere sostenendo che la società avesse effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 7 del d.l. 95/2025. La ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023 e di avere versato il 48 per cento dell'importo originariamente addebitato, chiedendo anch'essa la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il testo non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità originariamente dedotti contro gli atti di payback, poiché il giudizio è stato definito per una sopravvenuta vicenda estintiva dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che le norme sul pagamento agevolato richiedano cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, mediante provvedimento pubblicato e comunicato al TAR. Tali adempimenti integrano una fattispecie complessa. Nel caso concreto non era stato depositato l'attestato regionale richiesto; inoltre, nell'elenco regionale delle imprese pagatrici non figurava la ricorrente, mentre la società si era limitata ad affermare l'avvenuto pagamento senza produrne attestazione. Il giudice ha tuttavia desunto dalla richiesta di cessazione della materia del contendere e dalla dichiarata adesione alla procedura di pagamento ridotto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché nessuna utilità residua avrebbe potuto derivare dalla pronuncia sul merito degli atti impugnati. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., distinguendo tale esito dalla cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale della definizione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del sistema di definizione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici e del relativo ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento ... Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere ...

    Il pagamento tempestivo della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni, ma la cessazione della materia del contendere richiede anche l'accertamento regionale del pagamento e la relativa comunicazione al TAR.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    ... gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento ... Le regioni ... accertano l'avvenuto versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere ...

    Anche il nuovo meccanismo di pagamento agevolato presuppone, ai fini della cessazione della materia del contendere, sia il versamento dell'impresa sia l'accertamento regionale pubblicato e comunicato al TAR.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da fatti, atti univoci e dal comportamento processuale delle parti, anche quando non siano integrati tutti i presupposti di una specifica fattispecie legale di cessazione della materia del contendere.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della questione relativa alla mancata prova dei presupposti per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dalla legge richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, mediante il provvedimento e la comunicazione previsti dalla legge.
  • La mancata produzione dell'attestazione regionale del tempestivo pagamento impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche quando l'impresa affermi di avere effettuato il versamento agevolato.
  • La cessazione della materia del contendere è un esito sostanziale e presuppone l'integrale realizzazione della fattispecie legale prevista dalla norma; essa non può essere dichiarata sulla base del solo comportamento o della sola dichiarazione di una parte.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., quando il comportamento processuale della parte e le sopravvenienze dimostrino che nessuna utilità residua potrebbe derivare dalla decisione, anche se non risultano integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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