Sentenza n. 6182/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento Sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo sia per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale n. 14574 del 27 giugno 2024, notificata in data 10 settembre 2024, nella parte in cui il Comune di Castel Gandolfo ha disposto la decadenza della concessione demaniale lacuale, di cui al disciplinare di concessione del 19.8.2022, prot. 16778, imputandone il mancato esercizio alla società concessionaria; - dell’avviso n. 5 del 30 marzo 2021, pubblicato il 13 aprile 2021 sul B.U.R.L. della Regione Lazio, con il quale il Comune di Castel Gandolfo ha indetto una procedura di gara per l’affidamento della concessione demaniale lacuale del lotto n. 10 del P.U.A.; - della determinazione n. 145 del 31 marzo 2022, con la quale il Comune di Castel Gandolfo ha concesso alla società L&D Sesta (risultata prima classificata) l’uso esclusivo del compendio demaniale; - della determina n. 476 del 19.8.22 e del disciplinare di concessione del 19.8.2022; e per l’accertamento del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni e delle perdite subìte per effetto delle errate rappresentazioni contenute nell’avviso pubblico e in tutti gli atti della procedura concessoria e, quindi, per l’inutile partecipazione alla procedura di gara e il successivo provvedimento di decadenza; e la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna in relazione alle proprie responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dalla Fortini Alvaro s.r.l. (già L&D Sesta s.r.l.) il tutto nella misura non inferiore a € 49.576,59 per quanto attiene al danno emergente; ad € € 350.171,90, per la perdita del finanziamento di cui al d.l. 152 del 2021 ed ad € 200.000,00 annui per il mancato guadagno e la perdita di chance, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi nel corso del giudizio, anche, ove occorra, sulla base di una valutazione equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza da una concessione demaniale lacuale, unitamente agli atti della gara e della concessione, con domanda risarcitoria per le asserite errate rappresentazioni dello stato del bene
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la decadenza dalla concessione demaniale lacuale, deducendo la violazione degli artt. 7, 15, 24 e 27 del Regolamento regionale Lazio n. 1 del 2022 e l’eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Ha sostenuto che il mancato esercizio della concessione e il mancato pagamento del canone 2023 e della tassa di registrazione fossero conseguenza delle difformità edilizie e dell’inagibilità strutturale del manufatto, nonché delle inesatte rappresentazioni contenute nell’avviso di gara e negli atti concessori. Ha inoltre contestato la rilevanza del mutamento societario, qualificandolo come mero cambio di denominazione e ritenendo quindi non necessaria alcuna comunicazione o richiesta di subentro. Con motivi aggiunti, dopo l’accesso a ulteriori documenti, ha dedotto l’inefficacia dei titoli edilizi richiamati dall’amministrazione e il conseguente carattere abusivo della struttura. La società ha chiesto anche il risarcimento del danno emergente, della perdita di finanziamenti, del mancato guadagno e della perdita di chance, invocando la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento nella parte in cui era diretta non a eliminare gli effetti precettivi della decadenza, ma soltanto a modificarne la motivazione in funzione della domanda risarcitoria. Ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 34, comma 3, c.p.a. e all’Adunanza plenaria n. 8 del 2022, perché tale meccanismo riguarda l’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento divenuto inutilmente impugnabile o non più utile, mentre nel caso concreto il danno allegato derivava dal comportamento antecedente alla stipula della concessione e non dall’illegittimità della decadenza. Nel merito, il ricorso è stato comunque ritenuto infondato. La decadenza da concessione demaniale è stata qualificata come esercizio di un potere di autotutela vincolato e doveroso, riconducibile alla revoca sanzionatoria. Il mancato esercizio della concessione, il mancato pagamento del canone relativo al 2023 e la mancata integrazione della tassa di registrazione costituivano autonome cause di decadenza ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale n. 1 del 2022; tali circostanze erano pacifiche o non contestate e, da sole, sostenevano la legittimità dell’atto. Le ulteriori censure sul mutamento dell’identità soggettiva della concessionaria sono state assorbite, essendo sufficiente una delle autonome ragioni dell’atto a conservarne la legittimità. Anche la domanda risarcitoria è stata respinta. Il giudice ha ricordato che la pubblica amministrazione deve rispettare i doveri civilistici di lealtà e correttezza anche nell’attività autoritativa e che la responsabilità precontrattuale richiede affidamento incolpevole, condotta oggettivamente contraria a correttezza e lealtà, imputabilità soggettiva all’amministrazione, danno-evento, danno-conseguenza e nesso causale. Nel caso concreto non sono stati dimostrati né l’affidamento incolpevole né una condotta scorretta e colpevole del Comune. L’avviso di gara indicava lo stato di fatto del compendio, la pendenza del condono, la concessione nello stato di consistenza attuale e l’obbligo di sopralluogo; inoltre, la documentazione tecnica prodotta dalla stessa società evidenziava l’ammaloramento e le criticità strutturali del manufatto. L’operatore, consapevole o comunque tenuto a esserlo delle condizioni del bene e dell’impossibilità di accedere agli interni, aveva assunto il relativo rischio d’impresa partecipando alla gara senza impugnare tempestivamente la lex specialis. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 27 Regolamento regionale Lazio n. 1/2022
cause di decadenza e revoca
Il mancato esercizio della concessione e il mancato pagamento del canone annuo costituiscono cause di decadenza; nel caso concreto tali ragioni, unitamente alla mancata integrazione della tassa di registrazione, erano sufficienti a fondare il provvedimento.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Il meccanismo di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori opera quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il danno deriva dall’atto illegittimo; non si applica quando il danno dedotto deriva da un comportamento precontrattuale antecedente.
art. 1337 c.c.
La norma impone alla pubblica amministrazione, anche nello svolgimento di attività autoritativa, doveri di lealtà e correttezza nelle trattative e nella formazione del rapporto; la responsabilità richiede tuttavia affidamento incolpevole, condotta scorretta imputabile, danno e nesso causale.
art. 1375 c.c.
Il principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto integra, insieme ai doveri di correttezza, il parametro della condotta amministrativa rilevante ai fini della responsabilità precontrattuale.
art. 5 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di correttezza e buona fede, ma il giudice esclude nel caso concreto una violazione imputabile all’amministrazione.
art. 1 D.L. 152/2021
Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche
È richiamato in relazione al finanziamento che la società assumeva di avere perduto; la domanda risarcitoria è stata respinta per l’assenza dei presupposti della responsabilità precontrattuale.
art. 35, terzultimo comma, l. 47/1985
È richiamato dall’amministrazione con riguardo al rapporto tra definizione del condono e rilascio del certificato di agibilità, senza costituire la ratio decisiva della sentenza.
Massime di principio
- La domanda di annullamento è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non mira a eliminare gli effetti precettivi del provvedimento, ma soltanto a modificarne la motivazione in funzione di una domanda risarcitoria fondata su un diverso comportamento amministrativo antecedente.
- La decadenza da una concessione demaniale, quando sia fondata su cause tipizzate dalla disciplina applicabile, costituisce esercizio di un potere di autotutela vincolato e doveroso, riconducibile alla revoca sanzionatoria.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, la legittimità di una sola ragione, idonea da sé a sostenerlo, consente di respingere il ricorso con assorbimento delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
- La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione richiede la prova dell’affidamento incolpevole, della condotta oggettivamente contraria a correttezza e lealtà e soggettivamente imputabile all’amministrazione, del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non.
- Non sussiste affidamento incolpevole dell’operatore economico che partecipi a una procedura dopo essere stato informato dello stato edilizio incerto o abusivo del bene, della pendenza di un condono, della concessione nello stato di fatto esistente e dei limiti del sopralluogo, senza contestare tempestivamente la lex specialis; la partecipazione implica l’assunzione del rischio d’impresa relativo alle condizioni del bene.
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