Sentenza del 02/02/2016 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Dati provenienti da scambio di informazioni tra Stati membri - Utilizzabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i dati fiscalmente rilevanti provenienti dallo scambio di informazioni tra Stati membri fossero stati acquisiti illegittimamente e, pertanto, non potessero essere utilizzati nell'accertamento tributario. La contestazione riguardava in particolare la possibilità di utilizzare tali informazioni come elementi indiziari per procedere a un accertamento induttivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo lo scambio di informazioni tra Stati membri, effettuato ai sensi della Direttiva 77/799/CEE e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, in quanto finalizzato alla prevenzione e alla repressione dell'evasione fiscale. Di conseguenza, i dati acquisiti attraverso tale cooperazione non sono stati considerati illeciti e possono essere utilizzati come supporto indiziario dell'accertamento induttivo.
Norme richiamate
Direttiva 77/799/CEE
Scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette
La direttiva legittima la cooperazione informativa tra gli Stati membri per contrastare l'evasione fiscale. Le informazioni ottenute secondo tale procedura possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'accertamento.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Scambio di informazioni tra gli Stati contraenti
Le convenzioni consentono lo scambio di dati fiscalmente rilevanti tra le autorità degli Stati aderenti. Le informazioni legittimamente acquisite possono assumere valore indiziario nel procedimento tributario.
Massime di principio
- Le informazioni fiscali ricevute da autorità estere attraverso canali di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione europea o da convenzioni internazionali non sono, per ciò solo, inutilizzabili.
- I dati provenienti dallo scambio internazionale possono essere utilizzati come elementi indiziari a sostegno di un accertamento induttivo, purché siano stati acquisiti mediante una procedura prevista dalla legge.
- La contestazione del contribuente non può basarsi esclusivamente sull'origine estera delle informazioni; deve invece dimostrare eventuali irregolarità concrete nella loro acquisizione, trasmissione o utilizzazione.
- L'utilizzabilità dei dati non esclude la necessità che l'Amministrazione finanziaria motivi adeguatamente l'accertamento e colleghi gli elementi ricevuti alla posizione fiscale del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 feb 2016Sentenza del 02/02/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 2 feb 2016Sentenza del 02/02/2016 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 2 feb 2016Sentenza del 02/02/2016 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 feb 2016Sentenza del 02/02/2016 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 2 feb 2016Sentenza del 02/02/2016 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 feb 2016Sentenza del 02/02/2016 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →