Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/02/2016 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Dati provenienti da scambio di informazioni tra Stati membri - Utilizzabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che i dati fiscalmente rilevanti provenienti dallo scambio di informazioni tra Stati membri fossero stati acquisiti illegittimamente e, pertanto, non potessero essere utilizzati nell'accertamento tributario. La contestazione riguardava in particolare la possibilità di utilizzare tali informazioni come elementi indiziari per procedere a un accertamento induttivo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo lo scambio di informazioni tra Stati membri, effettuato ai sensi della Direttiva 77/799/CEE e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, in quanto finalizzato alla prevenzione e alla repressione dell'evasione fiscale. Di conseguenza, i dati acquisiti attraverso tale cooperazione non sono stati considerati illeciti e possono essere utilizzati come supporto indiziario dell'accertamento induttivo.

Norme richiamate

  • Direttiva 77/799/CEE

    Scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette

    La direttiva legittima la cooperazione informativa tra gli Stati membri per contrastare l'evasione fiscale. Le informazioni ottenute secondo tale procedura possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'accertamento.

  • Convenzioni contro le doppie imposizioni

    Scambio di informazioni tra gli Stati contraenti

    Le convenzioni consentono lo scambio di dati fiscalmente rilevanti tra le autorità degli Stati aderenti. Le informazioni legittimamente acquisite possono assumere valore indiziario nel procedimento tributario.

Massime di principio

  • Le informazioni fiscali ricevute da autorità estere attraverso canali di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione europea o da convenzioni internazionali non sono, per ciò solo, inutilizzabili.
  • I dati provenienti dallo scambio internazionale possono essere utilizzati come elementi indiziari a sostegno di un accertamento induttivo, purché siano stati acquisiti mediante una procedura prevista dalla legge.
  • La contestazione del contribuente non può basarsi esclusivamente sull'origine estera delle informazioni; deve invece dimostrare eventuali irregolarità concrete nella loro acquisizione, trasmissione o utilizzazione.
  • L'utilizzabilità dei dati non esclude la necessità che l'Amministrazione finanziaria motivi adeguatamente l'accertamento e colleghi gli elementi ricevuti alla posizione fiscale del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.