Ordinanza n. 1190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00226/2023, resa tra le parti, per l'annullamento - della “Concessione Edilizia in Sanatoria” n. 3/2001, “prot. n. 332”, a data 5 febbraio 2011, “prat. Edilizia n. 34 – Condono L. 724/94” rilasciata dal Comune di Diano Arentino “per la sanatoria dell'opera abusivamente condotta relativa alla realizzazione di un locale adibito a servizio igienico, catastalmente identificato al Foglio 6 mappale n. 543 del C. Censuario di Diano Arentino” conosciuta in data successiva al 30 maggio 2017; - del “Permesso di Costruire n. 01 del 12/01/2016 – Pratica Edilizia n. 05/2015” prot. 136, del 12 gennaio 2016, avente ad oggetto “demolizione e ricostruzione di … edificio ad uso abitativo”, “sito in Comune di Diano Arentino, Via Bonifacio 33, censito alla sezione DA, foglio 6, mappale 543” conosciuto in data successiva al 30 maggio 2017; - dell'“Autorizzazione Paesaggistica n. 14 del 27/12/2016 – Pratica Edilizia n. 14/2016” prot. 3462, avente ad oggetto “variante in corso d'opera alla ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione” dell'immobile “sito in Comune di Diano Arentino, Via Bonifacio 33, censito al foglio 6/A, mappale 543”, conosciuta in data successiva al 30 maggio 2017; - della non cognita Autorizzazione Paesaggistica relativa all'originario progetto di cui al P.d.C. n. 1/2016, se esistente; - dell'eventuale parere ex art. 146 D.lgs. 42/2004 reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, ora Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e le Provincie di Imperia, La Spezia e Savona - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sull'originario progetto di cui al P.d.C. n. 1/2016; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso, ed ora anche per l'annullamento - dell'Autorizzazione paesaggistica n. 13 del 10.8.2015 (pratica Edilizia 5/2015), conosciuta in data successiva al 26.7.2022 per deposito fattone nel presente giudizio dal Comune di Diano Arentino (doc. ns. n. 13); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso ed in particolare del Parere della Commissione del Paesaggio espresso con verbale n. 3 del 13.5.2015 e della relativa pre-istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento Paesaggistico nonché Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Danilo Muraglia, non conosciuti ma richiamati nell'Autorizzazione Paesaggistica n. 13/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi d'appello né la legittimità degli atti edilizi e paesaggistici impugnati. Preso atto della morte del soggetto comunicata dalle parti, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito, sulle spese o sulla fondatezza dell'appello.
Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 226/2023 relativa all'impugnazione di una concessione edilizia in sanatoria, di permessi di costruire e di autorizzazioni paesaggistiche
Esito
La controversia
L'appello era stato proposto contro la sentenza del TAR Liguria nell'ambito di una controversia avente a oggetto la legittimità di una concessione edilizia in sanatoria relativa a un locale adibito a servizio igienico, di un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio abitativo, di autorizzazioni paesaggistiche relative all'intervento edilizio e dei relativi atti presupposti, inclusi i pareri della Commissione del Paesaggio e l'eventuale parere della Soprintendenza. Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato la morte del soggetto interessato, determinandosi una causa interruttiva del processo.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Dà atto dell'interruzione del processo
La morte della parte comunicata nel corso del giudizio determina l'interruzione del processo.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Sono richiamate quali disposizioni applicabili alla fattispecie dell'interruzione del processo conseguente alla morte della parte.
art. 38 c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando nel corso del giudizio amministrativo viene comunicata la morte di una parte, il giudice deve dare atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- L'interruzione del processo impedisce al giudice di definire, nella medesima pronuncia, i motivi d'impugnazione e il merito della controversia.
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