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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla categorizzazione catastale dell'impianto termovalorizzatore: l'Ufficio censuario sosteneva che l'unità immobiliare dovesse essere inquadrata nella categoria D (fabbricato costruito o adattato per le speciali esigenze di un'attività industriale, poi individuata come D/7), per la sua autonomia funzionale e redditività, mentre la società resistente chiedeva l'inquadramento nella categoria E (immobile "particolare"), sostenendo che la funzione primaria è lo smaltimento dei rifiuti con recupero energetico secondario, finalità di pubblico interesse e caratteristiche costruttive tali da non consentire inserimento in categorie ordinarie.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, V Sezione, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto applicabile l'interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 40, del D.L. 262/2006 (conv. L. 286/2006) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 12741/2018): se l'immobile presenta autonomia funzionale o reddituale e svolge attività economica/industriale, non può rientrare nelle categorie E; nel caso in esame la circostanza che la società abbia realizzato utili (es. € 4.525.027 nel 2016) e la presenza di strutture permanenti e specializzate (forni, ciminiere, gru, depositi) comprovano il carattere industriale dell'unità, imponendo il suo inquadramento nella categoria D (nella prassi D/7 per impianti di produzione di energia mediante incenerimento). Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 262/2006, art. 2, comma 40 (conv. L. 286/2006)

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale ad ufficio privato ovvero usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale."

    Interpretata restrittivamente: le unità con autonomia funzionale o reddituale di natura industriale/commerciale non possono essere classificate nelle categorie E, anche se svolgono funzioni d'interesse pubblico.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 12741/2018

    Ha chiarito che la categoria E è riservata ad immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività; se l'immobile ha caratteristiche funzionali o reddituali industriali deve rientrare in D.

  • Codice Civile, art. 2195

    La produzione di reddito e lo svolgimento di attività imprenditoriale rilevano ai fini della qualificazione dell'attività come industriale (elemento preso a supporto per l'inquadramento in D).

  • DPR 1142/1949, artt. 6 e 7

    Richiamati dall'appellata per contestare l'accertamento; concernono norme catastali di riferimento sulla classificazione, ma nel caso sono state ritenute non ostative alla riclassificazione in D.

  • DM 701/1994

    Richiamato dall'appellata in relazione ai criteri di accatastamento; non ha impedito l'applicazione dell'interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 40 D.L. 262/2006.

  • Circolare Direzione generale catasto 20.4.1939 n. 40

    Citata dall'appellata come elemento interpretativo storico sul censimento degli immobili, ma non decisiva rispetto alla qualificazione come D quando sussistono autonomia funzionale e redditività.

Massime di principio

  • La classificazione catastale dipende dalle caratteristiche oggettive, funzionali e reddituali dell'immobile, non dalla titolarità pubblica o privata o dalla rilevanza di pubblico interesse della funzione svolta.
  • Se un immobile presenta autonomia funzionale e capacità di produrre reddito con strutture permanenti tipiche dell'attività industriale (forni, ciminiere, impianti specializzati), va inquadrato nella categoria D (speciale) e non nella E, anche quando l'attività abbia finalità di pubblico servizio.
  • La mera finalità di interesse pubblico o la partecipazione di capitale pubblico non escludono la qualificazione come attività imprenditoriale; il dato della redditività (utile dichiarato) è elemento probante per l'esistenza di attività economica autonoma.
  • La norma (art. 2, comma 40 D.L. 262/2006) impedisce l'inclusione nelle categorie E di porzioni immobiliari a uso commerciale/industriale se presentano autonomia funzionale o reddituale: va interpretata in modo restrittivo a favore della riclassificazione in D quando tali requisiti sussistono.
  • In contestazioni analoghe, raccogliere e documentare elementi tecnici che dimostrino mancanza di autonomia funzionale e assenza di redditività (assenza di utili, vincoli normativi che impediscono attività commerciale, caratteristiche costruttive non industriali) è fondamentale per difendere l'inquadramento in E; altrimenti la prova dei proventi e delle dotazioni impiantistiche favorirà la qualificazione in D.
  • La presenza di prassi locali (altri impianti simili inquadrati nella stessa categoria D) è un elemento fattuale che rafforza l'argomentazione per la riclassificazione; le sentenze di merito che si discostano da orientamenti di legittimità devono motivare specificamente il motivo del discostamento.

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