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Sentenza

Sentenza n. 4288/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura concorsuale per tre posti di docente di prima fascia nel settore artistico-disciplinare CODI/23 – Canto, nonché cessazione del contratto a tempo determinato della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, ammessa alle prove dopo aver ottenuto 27/30 nella valutazione dei titoli, impugnava la graduatoria definitiva, la graduatoria provvisoria, i verbali della commissione, la nomina della commissione e il provvedimento di cessazione del contratto a tempo determinato. Deduceva, in particolare, la violazione del bando e delle regole generali sulle procedure concorsuali per mancata predeterminazione, prima dello svolgimento delle prove, dei criteri specifici di valutazione della prova didattica e della prova pratica. Contestava inoltre il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso mediante la sola sigla generica N.I., e l’illegittimità derivata degli atti successivi. Con motivi aggiunti impugnava tardivamente il decreto di conferimento degli incarichi ai vincitori e i successivi decreti di scorrimento in favore delle candidate idonee. Le controinteressate eccepivano l’irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della graduatoria provvisoria e l’improcedibilità per mancata tempestiva impugnazione degli atti di nomina e scorrimento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla tardiva impugnazione della graduatoria provvisoria, ritenendo tale atto endoprocedimentale e suscettibile di modifica, mentre la lesione attuale e definitiva si è prodotta con l’approvazione della graduatoria definitiva. Ha dichiarato irricevibili per tardività i motivi aggiunti relativi agli atti di conferimento degli incarichi e agli scorrimenti. Ha tuttavia respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale, riconoscendo tra la graduatoria definitiva e gli atti successivi un rapporto di presupposizione immediato, diretto e necessario, tale per cui l’annullamento della graduatoria determina la caducazione degli atti di nomina e scorrimento secondo il principio simul stabunt simul cadent. Nel merito, il ricorso principale è stato accolto. La commissione aveva disciplinato le modalità di svolgimento delle prove, ma non aveva predeterminato i criteri specifici di valutazione, nonostante l’art. 9 del bando imponesse tale adempimento in sede di primo insediamento. Il mero rinvio ai criteri generali del bando è stato ritenuto insufficiente, perché tali criteri erano generici e privi di indicatori, descrittori e sottocriteri. In assenza di criteri adeguatamente predeterminati, anche il voto numerico non è idoneo a esprimere una motivazione sufficiente; a maggior ragione, il giudizio di non idoneità espresso con la sola sigla N.I. è risultato privo di adeguato supporto motivazionale. Il TAR ha annullato gli atti impugnati e imposto la riedizione integrale della fase relativa alle due prove pratiche davanti a una nuova commissione, in diversa composizione, previa predeterminazione di criteri, indicatori, descrittori e punteggi, facendo salva la valutazione dei titoli. Il Conservatorio è stato condannato alle spese di lite per 3.000 euro oltre accessori; le spese tra la ricorrente e le controinteressate sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994

    Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

    La commissione deve predeterminare i criteri e le modalità di valutazione prima dell’avvio delle operazioni valutative, a garanzia di trasparenza e imparzialità.

  • art. 9 del bando di concorso

    Per ciascuna prova d’esame di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.

    La clausola del bando costituisce un autovincolo per la commissione e impone la previa specificazione dei criteri di valutazione delle prove.

  • art. 4 d.m. 180/2023

    In caso di indisponibilità a stipulare il contratto l’istituzione può procedere mediante scorrimento dell’elenco degli idonei.

    La disposizione disciplina lo scorrimento dell’elenco degli idonei in caso di rinuncia o indisponibilità dei vincitori; gli atti applicativi restano comunque fondati sull’esito della procedura concorsuale.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire della candidata si è consolidato con l’approvazione della graduatoria definitiva, quale atto conclusivo e lesivo della procedura.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La natura endoprocedimentale della graduatoria provvisoria esclude la necessità di impugnarla autonomamente, anche perché essa può essere modificata senza ricorrere all’annullamento d’ufficio.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la graduatoria provvisoria ha natura endoprocedimentale e, salvo un’autonoma e attuale lesività, non deve essere impugnata separatamente; l’onere di impugnazione decorre ordinariamente dall’approvazione della graduatoria definitiva, quale atto conclusivo che determina la lesione attuale della posizione del candidato.
  • Quando il bando impone alla commissione di predeterminare i criteri di valutazione delle prove, la commissione deve fissare, prima dell’inizio delle operazioni valutative, criteri effettivi e sufficientemente specifici, corredati ove necessario da indicatori, descrittori, sottocriteri e punteggi; il mero richiamo a criteri generali e indeterminati del bando non soddisfa tale obbligo.
  • Il voto numerico può assolvere l’obbligo di motivazione delle valutazioni concorsuali soltanto quando sia riferibile a criteri di massima previamente determinati e sufficientemente dettagliati; in mancanza di tali criteri, il voto numerico è inidoneo a rendere comprensibile il percorso valutativo.
  • Un giudizio di non idoneità espresso mediante una sigla generica, in assenza di criteri di valutazione previamente specificati e di ulteriori elementi esplicativi, è illegittimamente motivato.
  • Gli atti di nomina, conferimento dell’incarico e scorrimento della graduatoria, pur formalmente autonomi, sono soggetti a caducazione automatica quando siano fondati in modo immediato, diretto e necessario sull’atto di approvazione dell’esito della procedura concorsuale successivamente annullato.
  • L’annullamento degli atti concorsuali viziati per mancata predeterminazione dei criteri impone la riedizione della fase valutativa davanti a una commissione in diversa composizione, mentre restano salve le fasi non incise dal vizio, come la valutazione dei titoli quando non contestata o non invalidata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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