Cassazione Civile, Ordinanza n. 11485/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (prestatrice di servizi)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale avente ad oggetto attività di assistenza nella predisposizione e presentazione di una domanda di agevolazione finanziaria/fiscale per la realizzazione di un nuovo sito produttivo. La società che aveva conferito l'incarico sosteneva che il rapporto dovesse qualificarsi come mandato, che il mandato si fosse estinto e che, comunque, la prestazione resa non avesse prodotto utilità autonoma, anche perché la domanda era stata inizialmente respinta e il successivo esito favorevole sarebbe dipeso da iniziative assunte direttamente dalla committente e dall'apertura di una nuova istruttoria. La società di servizi, invece, chiedeva il compenso pattuito, sostenendo di aver eseguito l'attività commissionata e di aver poi proposto appello incidentale per ottenere l'integrale pagamento. In cassazione la società committente ha articolato sei motivi: (1) omesso esame di un documento ministeriale depositato in appello e violazione di norme processuali e sostanziali; (2) omessa motivazione su fatto decisivo emergente da quel documento; (3) motivazione apparente/contraddittoria e violazione delle norme su prova e onere probatorio; (4) ultrapetizione e violazione delle norme sulla qualificazione del rapporto e sull'estinzione del mandato; (5) violazione delle norme sul mandato e sull'inadempimento, assumendo un grave inadempimento della controparte e la debenza della penale contrattuale; (6) violazione delle norme sulla competenza territoriale interna, assumendo che la clausola contrattuale fosse travolta dall'estinzione del mandato e che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere emesso da altro tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di un documento e dei fatti, fuori dai limiti del giudizio di legittimità; il terzo perché cumulava in modo promiscuo censure eterogenee e non rispettava gli oneri di specificità, oltre a censurare l'apprezzamento delle prove e l'asserita genericità dell'appello; il quarto perché la qualificazione del rapporto come appalto di servizi non integrava ultrapetizione e, comunque, la censura tendeva a una rivalutazione del merito; il quinto perché non indicava uno specifico errore di sussunzione in relazione alla disciplina del mandato; il sesto perché era meramente assertorio e comunque volto a contestare l'interpretazione del contratto e la valutazione fattuale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese e a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma nn. 2, 3, 4 e 5
I motivi devono essere specificamente ricondotti al vizio denunciato; non è consentito cumulare in modo indistinto censure eterogenee o utilizzare il vizio di violazione di legge per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve consentire l'individuazione precisa degli atti e dei documenti richiamati, nonché delle censure mosse nei gradi di merito; la mancata riproduzione dei contenuti rilevanti rende la censura inammissibile.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione delle prove o sul mancato apprezzamento di un documento.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo nei limiti propri dell'erronea attribuzione del valore legale della prova, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 132 c.p.c.
Il vizio motivazionale deve risultare dalla motivazione stessa e non può essere fondato su elementi estranei ad essa, come l'asserito mancato esame di un documento.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
artt. 1703 e ss. c.c.
La censura non può limitarsi a contestare in fatto l'esecuzione o la cessazione del rapporto di mandato, ma deve indicare un concreto errore di sussunzione della fattispecie nella norma.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice qualifica giuridicamente il rapporto nei limiti del petitum e della causa petendi, senza introdurre nuovi fatti o attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 19 c.p.c.
È evocato dalla ricorrente in tema di competenza territoriale interna, ma la censura è ritenuta inammissibile perché assertoria e basata su una contestazione del merito.
art. 637 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere un difetto di competenza nel procedimento monitorio, ma senza una censura ammissibile sulla base della motivazione di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere mascherato come violazione di legge o come contestazione della motivazione, specie quando la censura richieda una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile come mero dissenso sull'apprezzamento delle prove, ma solo quando il giudice attribuisca a un mezzo di prova un valore diverso da quello legale o fondi la decisione su prove non dedotte dalle parti in violazione dei limiti processuali.
- Il vizio di motivazione apparente o insufficiente non può essere fondato su elementi estranei alla motivazione della sentenza, ma deve emergere dal testo della decisione e rispettare i limiti del sindacato di legittimità.
- Quando la sentenza d'appello è motivata per relationem, il ricorrente deve specificare quale parte della motivazione di primo grado sia stata condivisa e quali censure siano state effettivamente disattese; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si contesti il modo in cui le prove sono state valutate.
- Il giudice può qualificare giuridicamente il rapporto in modo autonomo rispetto alla prospettazione delle parti, purché non alteri petitum e causa petendi; non vi è ultrapetizione se la diversa qualificazione resta entro i fatti allegati e il bene della vita controverso.
- Le censure che mirano a far riesaminare il merito, l'interpretazione del contratto o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, salvo che si indichi uno specifico e decisivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti.
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