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Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'accertamento del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA: A) del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunno S.S..,-OMISSIS- sez. -OMISSIS-Scuola secondaria Primo Grado Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico, in luogo delle 30 ore di cui necessita; B) del PEI a.s. 2025-2026, modello H, trasmessi con nota prot-OMISSIS-del 13.11.2025; C) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202506150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, PEI per l'anno scolastico 2025-2026 e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore a fruire dell'insegnante di sostegno per l'intera durata della frequenza scolastica, pari a 30 ore settimanali, o comunque nella misura massima ritenuta necessaria dal Tribunale. In via consequenziale hanno impugnato il provvedimento del dirigente scolastico che aveva assegnato soltanto 18 ore settimanali e il PEI originario. La domanda è stata fondata sulla situazione di handicap grave del minore ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, sulle risultanze del verbale del GLO del 6 novembre 2025 e sulla necessità, attestata nel PEI e dall'istituto scolastico, di un supporto durante tutte le attività didattiche e per i bisogni primari. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato una relazione del dirigente scolastico, riconoscendo l'insufficienza delle 18 ore e la necessità di 30 ore, nonché un PEI rimodulato con attribuzione formale delle 30 ore. I ricorrenti hanno tuttavia dedotto che le ore ulteriori non erano state concretamente attivate, lamentando la mancata esecuzione della precedente misura cautelare monocratica.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata la necessità che il minore fosse seguito per tutte le 30 ore settimanali, sulla base della documentazione del GLO, del PEI e soprattutto della stessa relazione dell'istituto resistente, che riconosceva espressamente l'esigenza di una copertura integrale. Poiché, nonostante la rimodulazione del PEI e l'attribuzione formale delle 30 ore, queste non risultavano concretamente assegnate e fruite, il Tribunale ha annullato in parte qua gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse dedotto, e ha imposto all'istituto scolastico l'obbligo conformativo di assegnare effettivamente le 30 ore entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha riservato, in caso di ulteriore inadempimento e previa istanza notificata, la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese e compensi di lite, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    situazione di handicap grave

    La situazione di handicap grave del minore costituisce, insieme alle risultanze del GLO e del PEI, elemento rilevante per determinare l'estensione del sostegno scolastico necessario.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza breve quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    misure cautelari monocratiche

    È stato applicato nella fase cautelare per ordinare il riesame dell'assegnazione delle ore di sostegno in presenza di estrema gravità e urgenza.

  • art. 93 c.p.c.

    attribuzione al difensore dei ricorrenti medesimi, antistatario

    Ha consentito l'attribuzione delle spese liquidate al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando la documentazione del GLO e del PEI, unitamente alle valutazioni dell'istituzione scolastica, evidenzia la necessità di assistenza durante l'intero orario scolastico, l'assegnazione di un numero inferiore di ore di sostegno è illegittima nei limiti della necessità accertata.
  • Il riconoscimento formale, da parte dell'amministrazione scolastica, della necessità di un sostegno per l'intero orario non è sufficiente se le ore non vengono concretamente assegnate e rese fruibili all'alunno; il giudice può imporre uno specifico obbligo conformativo e fissare un termine perentorio di esecuzione.
  • In materia di sostegno scolastico, la misura dell'assistenza deve essere determinata in funzione delle esigenze effettive di integrazione, partecipazione e apprendimento dell'alunno disabile, quali risultano dalla documentazione specialistica e dagli atti del procedimento individualizzato.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di assegnare le ore di sostegno riconosciute necessarie, il giudice può riservare, su istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione dell'obbligo conformativo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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