Cassazione Civile, Sentenza n. 31837/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Depascale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva parzialmente rideterminato il credito vantato dalla banca in sede esecutiva. Contestava che la Corte d'appello non avesse considerato: 1) l'incasso complessivo di € 224.169,12 dalla procedura concorsuale (di cui € 187.439,06 considerati e € 36.730,06 omessi); 2) l'illegittimità dell'imputazione di € 51.645,68, pagati da altri fideiussori, ad altri crediti chirografari senza prova dell'esistenza di garanzie su tali crediti e senza che la banca avesse dimostrato l'avvenuta dichiarazione di imputazione; 3) la pretesa estinzione totale per pagamento da parte di un terzo e la richiesta di giuramento decisorio. Denunciava omesso esame di fatti decisivi, violazione degli oneri probatori e errata applicazione delle regole di imputazione del pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi (omesso esame del pagamento residuo di € 36.730,06 e vizi nella valutazione dell'imputazione dei pagamenti effettuati da altri fideiussori), ritenendoli fondati. Ha escluso la piena inammissibilità del terzo motivo ma lo ha in parte rigettato per carenze espositive e perché la Corte d'appello aveva comunque ritenuto la questione assorbita. La sentenza impugnata è cassata in relazione; la causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, perché riesamini i profili indicati (in particolare l'effettiva esistenza e imputazione dei pagamenti e la prova delle garanzie), con valutazione anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo; qui è stato utilizzato per censurare la mancata considerazione del pagamento di € 36.730,06 operato dalla procedura concorsuale
art. 345, comma 3, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 83/2012)
Ammette la produzione in appello di documenti formatisi dopo il deposito del gravame; la Corte ha ritenuto ammissibile la p.e.c. del 6.2.2019 che attestava l'incasso complessivo di € 224.169,12
art. 1193 c.c.
Disciplina l'imputazione del pagamento tra più debiti: la dichiarazione del debitore prevale; in mancanza, la scelta spetta al creditore e, in seconda battuta, si applicano criteri sussidiari preferendo il debito meno garantito. La Corte ha richiamato che l'onere di provare l'imputazione grava sul creditore
art. 115 c.p.c.
Il giudice non può fondare la decisione su prove non offerte; non è ammesso assumere come provati fatti non documentati solo perché non contestati. La Cassazione ha ritenuto che il merito abbia impropriamente dato per acclarate circostanze non adeguatamente provate
art. 183, comma 6, c.p.c.
Regola la fase delle memorie e delle prove nel rito ordinario: la Corte ha analizzato la scansione assertiva e rilevato che la contestazione del Depascale era tempestiva e rilevante, per cui non potevano essere ritenuti pacifici i fatti dedotti dalla banca
art. 111, comma 6, Cost.
Imposto il minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha verificato che la motivazione della sentenza impugnata era intellegibile ma che mancava l'accertamento di fatti decisivi
art. 348-ter, c.p.c.
Norma sulla inammissibilità per "doppia conforme"; la Corte ha valutato e escluso l'applicabilità al caso, ritenendo che la decisione d'appello non fosse puramente conforme a quella di primo grado
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Riguardano motivazioni e violazioni di norme: la Cassazione ha in parte qualificato alcune doglianze del ricorrente come questioni di diritto valutabili secondo tali rimedi
Massime di principio
- In un'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, fatti estintivi o modificativi posteriori alla formazione del titolo possono ridurre l'importo esigibile e devono essere valutati dal giudice; se emergono documenti nuovi in appello, questi possono essere ammissibili secondo l'art. 345 c.p.c.
- Il creditore che afferma di aver imputato pagamenti a debiti diversi deve dimostrare tale imputazione: l'onere probatorio grava sul creditore quando l'imputazione non è pacifica o è contestata.
- Se né debitore né creditore hanno dichiarato quale debito intendeva soddisfare il pagamento, va applicata la regola sussidiaria dell'art. 1193 c.c., privilegiando il debito meno garantito; ma il giudice deve accertare se vi siano state dichiarazioni al momento del pagamento.
- Non si può decidere fondandosi su fatti mai provati: la mancanza di tempestiva contestazione non autorizza il giudice a ritenere provate circostanze quando la prova sarebbe spettata alla parte che le allega.
- La fase assertiva e i termini delle memorie (art. 183 c.p.c.) sono determinanti: la contestazione fatta nella memoria prevista può essere tempestiva e sufficiente a precludere una valutazione di pacificità dei fatti da parte del giudice.
- L'omesso esame di un fatto storico e decisivo è rimedio valido in cassazione (art. 360, n. 5): i giudici del merito devono esaminare esplicitamente fatti che possono ribaltare l'esito della controversia.
- Le eccezioni relative a presunti pagamenti estintivi operati da terzi devono essere formulate con chiarezza e corredate da prove; il deferimento del giuramento decisorio è ammissibile solo se la domanda è sufficientemente specifica.
- Quando la Corte d'appello riforma la sentenza di primo grado, essa non può limitarsi a recepire solo parte della prova prodotta: deve valutare il nuovo materiale probatorio prodotto in appello e motivare specificamente l'eventuale esclusione di elementi decisivi.
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