Cassazione Civile, Ordinanza n. 17302/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito per compensi professionali, ma solo in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., mentre il tribunale aveva escluso la prededuzione richiesta ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall. Il credito era maturato per attività di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella procedura, consistita soprattutto nella predisposizione del ricorso di fallimento in proprio della società. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. per avere il tribunale subordinato la prededuzione a un’utilità concreta per la massa; 2) violazione della stessa norma per avere il tribunale ritenuto che l’attività fosse superflua e non funzionale alla procedura, mentre la norma sarebbe diretta a non scoraggiare l’intervento del professionista; 3) violazione degli artt. 6 e 14 l.fall. per avere il tribunale confuso la finalità e i presupposti dell’istanza di fallimento proposta dal creditore e di quella presentata dal debitore, negando la prededuzione al compenso per l’assistenza nella preparazione della domanda di fallimento in proprio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non accoglibili tutte le censure alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite in tema di prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall., che richiede un accertamento in concreto dell’effettiva strumentalità e funzionalità delle prestazioni rese alla procedura. Poiché nel caso concreto tale verifica di merito era stata già compiuta dal tribunale, la decisione non era sindacabile in cassazione in assenza di specifiche censure motivazionali. Nessuna pronuncia sulle spese, perché il fallimento intimato non ha svolto difese; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
opposizione allo stato passivo
norma richiamata come base dell’opposizione proposta dal creditore avverso l’esclusione della prededuzione.
art. 111, comma 2, l.fall.
la prededuzione dei crediti non opera automaticamente, ma richiede un accertamento in concreto dell’effettiva strumentalità e funzionalità della prestazione alla procedura.
art. 2751-bis n. 2 c.c.
il credito professionale era stato ammesso al passivo con privilegio, ma non come prededucibile.
artt. 6 e 14 l.fall.
richiamati per sostenere che l’attività del professionista nella preparazione della documentazione per il fallimento in proprio ha finalità e contenuti diversi rispetto all’istanza di fallimento proposta dal creditore.
art. 15, comma 4, l.fall.
citato nel ragionamento del tribunale quale indice del fatto che la procedura era già avviata e il debitore era tenuto a depositare documentazione contabile e patrimoniale.
art. 16, comma 1, n. 3, l.fall.
richiamato per evidenziare gli ulteriori obblighi documentali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
invocato dal ricorrente per sostenere che il pagamento del professionista, se avvenuto prima del fallimento, non sarebbe stato revocabile.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall., non basta che il credito derivi da un’attività collegata alla procedura: è necessario che il giudice accerti in concreto che la prestazione sia stata effettivamente strumentale e funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
- La prededuzione non può essere riconosciuta in modo automatico o "de plano" solo perché l’attività professionale è stata resa in vista di una procedura fallimentare; occorre una verifica specifica della sua incidenza funzionale nel caso concreto.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l’assenza di funzionalità della prestazione alla procedura, tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità se il ricorso non contiene specifiche censure sulla motivazione.
- L’assistenza del professionista nella predisposizione della domanda di fallimento in proprio del debitore può, in astratto, integrare un credito prededucibile, ma solo se risulti, in concreto, che l’attività abbia realmente servito la procedura e non sia stata meramente superflua o sostitutiva di adempimenti che sarebbero comunque ricaduti sul debitore o sugli organi concorsuali.
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