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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04989/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per concorso nel tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e la non condivisibilità degli elementi valorizzati dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era diretta a una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, ed era comunque manifestamente infondata perché la motivazione di merito risultava logica e adeguata, avendo evidenziato plurimi elementi a carico e l'inattendibilità della versione alternativa dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come base della fattispecie di tentato furto; il ricorso non incide sulla qualificazione giuridica già affermata in sentenza di merito.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato; la responsabilità dell'imputato è stata confermata in sede di merito.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del furto in abitazione, nella forma tentata e in concorso.

  • art. 606 c.p.p.

    Implicitamente evocato quanto ai limiti del ricorso di legittimità: non è consentita la mera contestazione di fatto o la richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una nuova sede di merito, prospettando censure che richiedano una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • La doglianza che si limiti a contestare la motivazione della sentenza di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, è inammissibile se mira soltanto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Quando la decisione di merito espone in modo coerente gli elementi a carico e confuta la versione alternativa dell'imputato, la censura di legittimità che si limiti a opporre una ricostruzione diversa è manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In tema di concorso e tentativo, la verifica della responsabilità, una volta sorretta da motivazione immune da vizi, non può essere sovvertita in cassazione mediante contestazioni di puro fatto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeTentativo

Testo integrale

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