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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27927/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte interviene su un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di una persona fisica avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 26/11/2025. Il testo fornito non consente di ricostruire la fattispecie sostanziale oggetto del giudizio di merito né i motivi originari del ricorso, perché la decisione trascritta riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale nel dispositivo del provvedimento di legittimità. Nel dispositivo trascritto a ruolo era stata riportata la formula "condanna il ricorrente" invece di "condanna la ricorrente": la Corte qualifica l'errore come mero errore materiale ed applica la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., con annotazione sull'originale dell'atto.

La decisione

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza del 4 giugno 2026, n. 13213/2026 R.G., chiarendo che la formula corretta è "condanna la ricorrente" e non "condanna il ricorrente". Ordina alla cancelleria le annotazioni sugli originali. Dal testo emerge anche che il ricorso principale era stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    È la base normativa per la correzione degli errori materiali nel provvedimento, quando l'errore è meramente formale e non incide sul contenuto decisorio sostanziale.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di una sentenza o di un'ordinanza è emendabile con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 c.p.p. quando emerge ictu oculi dalla lettura dell'atto e non richiede una nuova valutazione del merito.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare anche la sola indicazione grammaticale o formale della parte destinataria della condanna, purché il senso della decisione sia univoco dal complesso del provvedimento.
  • La correzione non altera il contenuto decisorio sostanziale: serve solo a riallineare il testo del dispositivo alla volontà già espressa dalla Corte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente resta gravata delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse statuizioni non risultanti dal testo.
  • La decisione di correzione materiale non comporta un nuovo giudizio sul merito della responsabilità, ma un intervento meramente ricognitivo e rettificativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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