Cassazione Penale, Sentenza n. 38624/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo del Ministero contro le decisioni con cui era stato annullato il provvedimento disciplinare irrogato al detenuto Adamo per ripetute e coordinate battiture sui blindi e altri oggetti, in ore notturne, come forma di protesta. Il Ministero deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso la tipicità della condotta ai sensi dell'art. 77, comma 1, n. 4) d.P.R. n. 230/2000 ("atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità"), avendo introdotto requisiti oggettivi non previste dalla norma (es. necessità di conseguenze dannose o pericolose), ignorato la documentazione e il contesto carcerario (tra cui la detenzione in regime 41-bis) e alterato il corretto vincolo di rinvio.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato principi consolidati: il regolamento disciplinare (art. 38 L. n. 354/1975 e art. 77 d.P.R. n. 230/2000) sanziona i comportamenti che turbano la tranquillità della comunità penitenziaria; la nozione di "molestia" comprende fastidio, disagio o turbamento della quiete comunitaria e va valutata con parametri oggettivi (durata, intensità, frequenza, orario). La Corte ha censurato il Tribunale per avere richiesto un evento dannoso o pericoloso ulteriore rispetto al mero turbamento, per motivazione apodittica e per non aver adeguatamente spiegato perché la condotta (battiture reiterate dei blindi, coordinate e notturne, circa mezz'ora per episodio) non raggiungesse la soglia della molestia. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e il giudizio rinviato.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (disciplina degli istituti di pena) - art. 38
I detenuti sono soggetti a sanzioni disciplinari solo per fatti espressamente previsti dal regolamento; il regime disciplinare mira a promuovere responsabilità e autocontrollo.
D.P.R. 230/2000 (Regolamento dell'ordinamento penitenziario) - art. 77, comma 1, n. 4
"atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità"
La norma tipizza come illecito disciplinare i comportamenti molesti verso la comunità penitenziaria; la nozione di molestia comprende turbamento della tranquillità valutato con parametri oggettivi (durata, intensità, frequenza, orario).
D.P.R. 230/2000 - art. 2
Individua gli scopi dell'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e del trattamento, che giustificano l'uso della leva disciplinare per garantire civile convivenza.
Norma sul regime differenziato - art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario
Il contesto soggettivo (es. detenuti sottoposti al regime 41-bis) può assumere rilievo nella valutazione della gravità e del significato della condotta all'interno dell'istituto.
Codice di procedura penale - art. 627 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che il provvedimento censurato fosse in contrasto con i criteri di motivazione richiesti (richiami alla conformità con i principi probatori e di motivazione), criticando la motivazione apodittica del Tribunale.
Massime di principio
- La 'molestia' disciplinare in carcere si valuta con parametri oggettivi: durata, intensità, frequenza e orario (es. azioni ripetute di notte hanno maggior rilevanza).
- Non è necessario che la condotta determini un danno concreto o un pericolo reale: il regolamento sanziona il turbamento della tranquillità come pericolo presunto, per tutelare la convivenza.
- Condotte rumorose e ripetute (p. es. battiture collettive sui blindi) possono costituire di per sé illecito disciplinare se risultano idonee a turbare la quiete comunitaria.
- Il giudice deve motivare adeguatamente il proprio convincimento e confrontarsi con la documentazione probatoria: omissioni o argomentazioni apodittiche possono determinare l'annullamento.
- Il contesto soggettivo (es. detenuti in regime 41-bis) e la coordinazione tra più detenuti sono elementi che aumentano la gravità e devono essere considerati nella valutazione e nella misura della sanzione.
- I tribunali non possono introdurre requisiti non previsti dalla norma tipica (es. necessità di conseguenze dannose) per escludere la tipicità di comportamenti claramente elencati o ricompresi nella nozione di molestia.
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