Sentenza n. 15/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Mondragone sull'istanza del ricorrente volta ad ottenere la definizione del procedimento amministrativo relativo alla pratica n. 560 del 3.3.1995, avente ad oggetto il condono edilizio ex L. n. 724/1994 in relazione alle opere abusive eseguite sul bar denominato "Gran Caffè Margherita", sito in Mondragone, Piazza Schiappa, censito al N.C.E.U. al foglio 19, particella 5859.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla domanda di condono edilizio relativa alla pratica n. 560 del 3 marzo 1995
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato nel 1995 una domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 724/1994 per opere abusive realizzate presso un bar, consistenti nella diversa distribuzione interna e nell'ampliamento di circa 23,85 mq. Dopo vicende relative alla disponibilità del suolo, il Comune, con nota del 21 ottobre 2024, ha richiesto documentazione integrativa, comprendente anche l'attestazione di disponibilità del suolo. Tale attestazione è stata rilasciata dal Comune solo dopo una diffida; il ricorrente ha quindi depositato la documentazione richiesta il 10 febbraio 2025 e ha nuovamente diffidato l'Amministrazione l'8 aprile 2025. Persistendo l'inerzia, il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. La censura consiste nella violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, previsto dall'art. 2 l. 241/1990; la richiesta di integrazione documentale è stata ritenuta un atto meramente interlocutorio e non decisorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che, a fronte di una domanda di condono edilizio, il Comune sia obbligato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, di accoglimento o di rigetto. Il decorso del tempo non produce né accoglimento tacito né rigetto implicito, considerata la natura del potere esercitato e la necessità di un'istruttoria completa. La richiesta di integrazione documentale del 2024, formulata dopo quasi trent'anni e relativa anche a documenti già nella disponibilità o nella competenza del Comune, non ha assolto l'obbligo di provvedere; lo stesso vale per la successiva inerzia nonostante il deposito della documentazione e la diffida. Il Comune è stato ordinato di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con provvedimento espresso e motivato. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento entro i successivi sessanta giorni. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
L'Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso i procedimenti avviati su istanza quando sussiste l'obbligo giuridico di provvedere; tale obbligo, in materia di condono edilizio, richiede una decisione motivata di accoglimento o rigetto.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono la tutela contro il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di ordinare all'Amministrazione di provvedere; l'art. 117, comma 3, consente inoltre la nomina del commissario ad acta.
art. 117, comma 3, c.p.a.
il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata
La perdurante inerzia dell'Amministrazione, considerata la risalenza dell'istanza e le sollecitazioni rimaste senza esito, giustifica la nomina immediata del commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
L. 724/1994
Costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio, il cui procedimento deve essere definito con un provvedimento espresso e motivato.
Massime di principio
- A fronte di una domanda di condono edilizio, il Comune ha l'obbligo giuridico di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, sia di accoglimento sia di rigetto.
- Il mero decorso del tempo in un procedimento di condono edilizio non determina né il silenzio-assenso né il rigetto implicito della domanda, quando la legge non prevede tali effetti e l'esercizio del potere richiede una compiuta istruttoria.
- La richiesta di integrazione documentale è un atto meramente interlocutorio e non esaurisce l'obbligo di provvedere, perché non esprime la volontà dispositiva dell'Amministrazione sulla domanda di condono.
- In presenza di una prolungata inerzia dell'Amministrazione nella definizione di una domanda di condono, nonostante il deposito della documentazione richiesta e le diffide dell'interessato, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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