Cassazione Penale, Sentenza n. 19132/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che ha confermato la misura custodiale più afflittiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (presunta appartenenza all'associazione camorristica Amato-Pagano tra giugno 2021 e 13 settembre 2024). La difesa chiedeva la retrodatazione del provvedimento custodiale alla data di emissione di una precedente ordinanza (giugno 2023) ritenendo che i fatti a supporto della misura fossero anteriori a quella ordinanza e dunque fosse decorso il "termine di fase"; inoltre denunciava contraddittorietà e vizi di diritto nella valutazione del riesame circa l'anteriorità degli elementi indiziari (si contestava l'uso della data formale dell'imputazione e la valorizzazione di atti investigativi successivi, nonché la contraddittorietà sulla rilevanza delle dichiarazioni del collaborante Errico D'Ambrosio).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale del riesame, pur adottando un percorso argomentativo parzialmente diverso: ha ritenuto che la difesa non abbia chiarito se l'estorsione oggetto della prima ordinanza fosse riconducibile allo stesso contesto associativo e non abbia fornito elementi specifici a dimostrazione della cessazione del vincolo associativo. Inoltre ha ritenuto determinante il tenore formale dell'imputazione (partecipazione perdurante fino al 13/09/2024) e l'assenza di elementi idonei a retrodatare la misura. Condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Disposto l'inoltro in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 (testo interrotto nell'estratto).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma è stata invocata come titolo di reato per la contestata partecipazione all'associazione di tipo mafioso (clan Amato-Pagano) nel periodo indicato; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce della rubrica imputativa di partecipazione perdurante, non fosse provata la cessazione del vincolo associativo anteriore alla prima ordinanza.
art. 309 c.p.p.
Richiamato quale riferimento procedurale al riesame della misura cautelare (competenza del Tribunale quale giudice del riesame).
art. 94
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria disposti in dispositivo; il testo fornito è interrotto e non consente di specificare il comma o l'oggetto completo dell'adempimento.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione di una misura cautelare occorre dimostrare chiaramente che le emergenze indiziarie decisive erano già note al momento della prima ordinanza e che non esistevano elementi nuovi che giustifichino l'aggravamento; se non si precisa il nesso tra la precedente contestazione e l'ambito associativo, il ricorso è debole.
- La data formale dell'imputazione (ad es. una partecipazione indicata come "perdurante") pesa a favore della persistenza del vincolo associativo: spetta alla difesa provare elementi specifici idonei a dimostrarne la cessazione.
- Non è sufficiente argomentare in termini generici di anteriorità degli atti investigativi: bisogna collegare temporalmente e fattualmente le singole evidenze (intercettazioni, informative, dichiarazioni) alla fattispecie gia' oggetto della prima ordinanza.
- Le informazioni investigative successive (es. informative con data posteriore) possono comunque essere valutate dal giudice se chiariscono o riassumono emergenze pregresse; la difesa deve quindi spiegare perché tali atti non aggiungono nulla di nuovo o decisivo.
- Le dichiarazioni di collaboratori o altri testimoni possono assumere rilievo, ma la loro incidenza va valutata nel contesto complessivo: criticare la loro importanza senza controproposte probatorie rischia di non essere convincente.
- In sede di impugnazione cautelare è fondamentale che il ricorrente indichi con precisione gli elementi di fatto e prova che sostengono la tesi difensiva (tempi, contesti, documenti, fatti estranei all'associazione); altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancata esplorazione del profilo essenziale.
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