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Sentenza

Sentenza n. 1109/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare del decreto n. 166 del 16.12.2025, a firma del Dirigente dell’UOS 2 Settore 02 della Regione Campania, recante revoca del decreto dirigenziale n. 389 del 29.7.2025 dell’UOD STAFF 26 Direz. generale 5007 della stessa Regione Campania di rinnovo, con validità biennale, della nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria del ricorrente; della relativa nota di trasmissione prot. n. 18444 del 12.1.2026, a firma del medesimo organo; della nota prot. n. 619712 del 13.11.2025, sempre a firma del medesimo organo, di comunicazione di avvio del procedimento di revoca; di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della nomina biennale a Guardia Giurata Volontaria Venatoria, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che aveva revocato la precedente nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria, sostenendo che la revoca fosse illegittima. In particolare, ha dedotto che l'art. 28, comma 6, della legge regionale Campania n. 26/2012, che richiede il possesso di un attestato regionale di idoneità, non fosse applicabile nei suoi confronti per effetto dell'art. 27, comma 9, della legge n. 157/1992, il quale esenta dall'attestato i cittadini già in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della legge statale. A sostegno, ha invocato un decreto prefettizio del 22 novembre 1991. Ha inoltre contestato l'assenza di motivazione in ordine all'interesse pubblico alla revoca e la violazione del principio del contrarius actus, assumendo che il provvedimento fosse stato adottato da un organo diverso da quello che aveva emanato la nomina originaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la Regione avesse implicitamente riconosciuto la perdurante applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 27, comma 9, della legge n. 157/1992, ma che il ricorrente non ne possedesse il presupposto fattuale. Il decreto prefettizio prodotto, infatti, lo nominava guardia giurata addetta alla vigilanza zoofila alle dipendenze dell'ENPA, e non guardia venatoria. Le qualifiche di guardia zoofila e guardia venatoria sono distinte e abilitate a funzioni differenti; la prima non attribuisce, da sola, competenza alla vigilanza venatoria. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto possedere anche lo specifico attestato regionale di idoneità. È stato ritenuto non pertinente il precedente invocato, riferito a soggetti già titolari della qualifica venatoria prima dell'entrata in vigore della legge n. 157/1992. Quanto alla motivazione sull'interesse pubblico, il TAR ha affermato che la revoca, intervenuta a breve distanza dall'atto originario, si collocava in una situazione di limitato consolidamento degli effetti e che l'interesse pubblico al ritiro risultava in re ipsa, prevalendo l'esigenza di assicurare che l'attività, con implicazioni di pubblica sicurezza, fosse svolta da soggetti muniti delle qualifiche prescritte. È stata respinta anche la censura relativa al contrarius actus: i due provvedimenti erano stati sottoscritti dalla medesima persona fisica e la diversa indicazione dell'unità organizzativa dipendeva da una riorganizzazione interna della Regione. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 28, comma 6, legge regionale Campania 9 agosto 2012, n. 26

    la qualifica di guardia volontaria può essere concessa … a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame

    Il possesso dell'attestato regionale di idoneità costituisce requisito per il conseguimento della qualifica di guardia volontaria venatoria, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla normativa statale.

  • art. 27, comma 9, legge 11 febbraio 1992, n. 157

    cittadini in possesso … della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge

    L'attestato regionale non è richiesto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992, erano già in possesso della specifica qualifica di guardia venatoria volontaria; l'esenzione non si estende alla diversa qualifica di guardia zoofila.

  • art. 28, comma 14, legge regionale Campania 9 agosto 2012, n. 26

    È richiamato dal giudice in relazione al corso di aggiornamento previsto dalla normativa regionale, ma non costituisce la ragione decisiva della controversia.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'obbligo di conseguire l'attestato regionale di idoneità prevista per chi era già in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria prima dell'entrata in vigore della legge n. 157/1992 opera solo se è provato il possesso della specifica qualifica venatoria; non è sufficiente una nomina prefettizia quale guardia giurata addetta alla vigilanza zoofila.
  • La qualifica di guardia zoofila e quella di guardia venatoria sono distinte, perché attengono a funzioni diverse: la nomina a guardia zoofila, anche se rilasciata a favore di un'associazione riconosciuta, non abilita di per sé alla vigilanza sull'osservanza della normativa venatoria.
  • La revoca di un titolo recentemente rilasciato, i cui effetti non si siano ancora consolidati, può essere adeguatamente giustificata dalla prevalenza dell'interesse pubblico a che attività incidenti sulla pubblica sicurezza siano svolte esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti prescritti; in tale situazione l'interesse pubblico al ritiro può essere considerato in re ipsa.
  • Il principio del contrarius actus non è violato quando il ritiro del provvedimento sia disposto dalla medesima persona fisica che aveva adottato l'atto originario, anche se nel frattempo è cambiata la denominazione o l'articolazione dell'unità organizzativa per effetto di una riorganizzazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezza

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