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Sentenza

Sentenza n. 1041/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 22 dicembre 2021, avente ad oggetto “Terreni censiti catastalmente al foglio 12 mappale 3 e 670 all'interno del Parco Naturale Regionale di Porto Venere – diritto di prelazione ai sensi dell'art. 15 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e ss. mm. ii.: rinuncia”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, nei confronti dei quali ci si riserva sin d'ora di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202200417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale con cui il Comune ha rinunciato a esercitare il diritto di prelazione su terreni inclusi nel Parco Naturale Regionale di Porto Venere

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ambientalista ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto davanti al TAR per opposizione del Comune, chiedendo l'annullamento della deliberazione comunale di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 15 della legge n. 394/1991 su un'area protetta trasferita a una società privata. L'area era interessata da un progetto di demolizione e ricostruzione di un manufatto esistente, destinazione a ristorante e realizzazione di uno stabilimento balneare, ma il ricorso non contestava alcun provvedimento relativo a tale progetto. Il Comune, la società acquirente e il precedente proprietario avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione e di interesse dell'associazione. Prima dell'udienza di merito, l'associazione ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che, a fronte di un'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse, il giudice non può esaminare il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha effettuato una sommaria delibazione del merito e ha ritenuto configurabile la soccombenza virtuale della ricorrente. In particolare, la deliberazione impugnata riguardava esclusivamente la rinuncia del Comune ad acquisire l'area mediante prelazione e non incideva direttamente sui valori ambientali; non risultava quindi una legittimazione attiva dell'associazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986. È stato ravvisato anche il difetto di interesse concreto e attuale, poiché l'eventuale annullamento della delibera non avrebbe assicurato alcuna tutela ai valori ambientali dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese, quantificate in complessivi euro 6.000,00, da ripartire in euro 2.000,00 ciascuno a favore del Comune, della società e del precedente proprietario.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 15 l. 6 dicembre 1991, n. 394

    Prevede il diritto di prelazione sull'area protetta, oggetto della rinuncia comunale impugnata.

  • art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349

    Riconosce la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste nei limiti delle controversie riguardanti direttamente i valori ambientali tutelati.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non può esaminare d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il giudice può procedere a una sommaria delibazione della fondatezza delle questioni preliminari, anche quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, per individuare la soccombenza virtuale.
  • La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste non si estende all'impugnazione di ogni atto riferibile a un'area protetta: occorre che l'atto presenti un'incidenza diretta sui valori ambientali tutelati.
  • Manca un interesse concreto e attuale all'impugnazione quando l'eventuale annullamento dell'atto non è idoneo a produrre alcuna tutela effettiva del bene ambientale dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraPatrimonio e alienazioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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