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Sentenza

Sentenza del 06/07/2017 n. 4072 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Beneficio fiscale sulla prima casa - Diniego - Reiterato rifiuto di concessione prestito da parte di istituti - Causa di forza maggiore - Non imputabile a contribuente - Agevolazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto che il reiterato rifiuto del credito da parte degli istituti finanziari integra una causa di forza maggiore non imputabile al contribuente. Un impedimento oggettivo di tale natura non può determinare la perdita del beneficio fiscale relativo all'acquisto della prima casa. Il diniego dell'Amministrazione è quindi risultato illegittimo e l'agevolazione deve essere conservata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava il diniego dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, sostenendo che il mancato perfezionamento dell'operazione o dell'adempimento richiesto dipendeva dal reiterato rifiuto, da parte degli istituti di credito, di concedere il finanziamento necessario. Tale circostanza costituiva, secondo il contribuente, una causa di forza maggiore estranea alla sua volontà e non imputabile a una scelta soggettiva.

Norme richiamate

  • Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa

    Il beneficio fiscale non può essere negato o revocato quando il contribuente non riesce a rispettare l'adempimento richiesto per una causa di forza maggiore oggettiva, imprevedibile o comunque non dipendente dalla sua volontà.

  • Cassazione, sentenza n. 864/2016

    Il rifiuto reiterato degli istituti di credito di concedere il finanziamento può costituire una causa di forza maggiore idonea a escludere la decadenza dall'agevolazione prima casa, purché l'impedimento sia effettivo, oggettivo e non imputabile al contribuente.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni prima casa, la decadenza non opera automaticamente se il contribuente dimostra che l'inadempimento è stato causato da un impedimento oggettivo, estraneo alla sua volontà e non ragionevolmente superabile.
  • Il mancato ottenimento di un mutuo può integrare forza maggiore quando sia comprovato da rifiuti reiterati e documentati di più istituti di credito; una semplice difficoltà finanziaria o una generica indisponibilità di risorse potrebbe non essere sufficiente.
  • Il contribuente deve dimostrare il nesso causale tra i dinieghi del finanziamento e l'impossibilità di rispettare l'obbligo fiscale o contrattuale, conservando richieste di mutuo, comunicazioni di diniego e altra documentazione bancaria.
  • La valutazione resta concreta e caso per caso: la forza maggiore deve essere oggettiva, non imputabile al contribuente e non riconducibile a una sua scelta volontaria o negligente.

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