Cassazione Penale, Sentenza n. 25028/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava le assoluzioni pronunciate in appello nei confronti di Nicola Cosentino e Gaetano Iorio, denunciando travisamento e omessa valutazione di prove (dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni), nonché errori di applicazione in relazione al reato di reimpiego (art. 648-ter) e alla qualificazione del contributo causale e soggettivo degli imputati. Cristofaro Zara contestava la formula assolutoria adottata in appello (art. 530 c.p.p.), chiedendo una più favorevole declaratoria e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite sul contrasto giurisprudenziale sull'efficacia extrapenale delle formule di assoluzione; denunciava, inoltre, vizi relativi alle statuizioni civili (risarcimento e spese) confermate in appello nonostante proscioglimenti o prescrizioni in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Iorio e Cosentino (confermando la valutazione di merito della Corte d'appello: assoluzioni fondate su contraddittorietà e insufficiente convergenza delle dichiarazioni e degli elementi indiziari). Il ricorso di Cristofaro Zara è stato dichiarato in massima parte inammissibile (mancanza di interesse su molte doglianze), ma è stato accolto limitatamente alla rimozione delle statuizioni civili erroneamente confermate in appello: le condanne a favore della parte civile (in particolare BANCA UNICREDIT) connesse ai capi per i quali Zara era stato assolto o per i quali era intervenuta prescrizione sono state eliminate. Nel complesso la Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (no rinnovazione del fatto) e ha escluso il vizio di travisamento idoneo a rovesciare le assoluzioni di merito.
Norme richiamate
art. 530 c.p.p.
Distinzione tra formule assolutorie: la Corte ha valutato che l'assoluzione "perche' il fatto non costituisce reato" (art. 530, comma 2) e le relative implicazioni extrapenali richiedono valutazioni specifiche; ha inoltre ricordato la giurisprudenza sulle conseguenze civili delle diverse formule di assoluzione e i limiti di interesse ad impugnare.
art. 648-ter cod. pen.
Il reato di reimpiego richiede un tipico effetto dissimulatorio e la consapevolezza, anche generica, della provenienza delittuosa; la Corte ha ritenuto che dagli elementi non emergesse la consapevolezza richiesta per Cosentino.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevante nel quadro accusatorio complessivo (attinenza ai comportamenti di clan); la Corte ha valutato la prova rispetto alla contestazione di concorso esterno/partecipazione all'associazione mafiosa e ha confermato i limiti probatori.
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità nella forma tentata e alla valutazione dell'idoneità causale delle condotte; la Corte ha evidenziato la necessità di un contributo univoco e consapevole per integrare la fattispecie tentata di reimpiego.
art. 7 L. n. 203/1991
Circostanza aggravante a cui era rimessa la quantificazione pena iniziale; la Corte ne ha richiamato l'effetto ma non ha ravvisato la prova necessaria per l'imputazione complessiva.
art. 513 c.p.p.
Regole sull'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni di collaboratori; la Corte ha esaminato la ritualità di acquisizione dei verbali e ha escluso utilizzi illegittimi ove risultasse regolare la formazione del fascicolo.
art. 606 c.p.p.
Limiti del gravame per travisamento della prova: Cassazione puo' sindacare solo l'errore revocatorio netto (prova inesistente o descritta in modo manifestamente difforme), non la normale rivalutazione delle prove di merito.
art. 192 c.p.p.
Criteri di valutazione della prova indiziaria (gravi, precisi, concordanti). La Corte ha applicato tali criteri per ritenere che il compendio indiziario non raggiungeva il necessario grado di certezza.
artt. 535 - 538 - 578 c.p.p.
Regole sulle statuizioni civili e sulle spese: la Corte ha ritenuto erronea la conferma di statuizioni civili in presenza di assoluzioni o di prescrizione e ha disposto la loro eliminazione ove appropriato.
art. 652 - 653 - 654 c.p.p.
Disposizioni sull'efficacia del giudicato penale in sede civile e disciplinare; la Corte ha richiamato la distinzione tra formule assolutorie e i relativi effetti extrapenali, nonché i limiti dell'interesse ad impugnare quando la prospettazione non consente vantaggi concreti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito: il ricorso per cassazione fondato su "travisamento della prova" è ammissibile solo se emerge una difformità palese e non controvertibile tra quanto risultante dagli atti e quanto riportato nella motivazione.
- Nella prova indiziaria è necessario che gli indizi siano grav i, precisi e concordanti; conflitti o contraddizioni tra dichiarazioni di collaboratori e altri elementi (es. intercettazioni) possono legittimamente condurre all'assoluzione se impediscono una ricostruzione univoca oltre ogni ragionevole dubbio.
- La formula di assoluzione adottata (art. 530 c.p.p.) ha rilevanza pratica: l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non ha commesso il fatto" ha effetti extrapenali più forti rispetto all'assoluzione per mancata prova ("perché il fatto non costituisce reato"); l'interesse ad impugnare dipende dalla concreta idoneità a conseguire vantaggi pratici.
- Le statuizioni civili connesse a reati estinti (per prescrizione) o per i quali l'imputato è stato assolto devono essere riesaminate: non è sostenibile confermare automaticamente risarcimenti o spese se il presupposto penale è venuto meno o è estinto.
- Nella fase di legittimità il mancato deposito o la mancata allegazione integrale di atti probatori reclamati dal ricorrente (es. verbali di collaboratori) può compromettere l'ammissibilità o la forza della censura: è necessario che i documenti decisivi siano adeguatamente prodotti e richiamati.
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