Sentenza n. 1052/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la revocazione della sentenza in forma semplificata del Consiglio di Stato - Sez. III n. 5952/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato irricevibile per tardività l'appello contro la sentenza del TAR Lazio relativa alla revoca del programma speciale di protezione e al diniego di revisione in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza d'appello, deducendo l'errore di fatto previsto dall'art. 106 c.p.a. e dall'art. 395, comma 4, c.p.c. Ha sostenuto che la sentenza revocanda avrebbe erroneamente affermato che, nel corso della camera di consiglio cautelare, le parti erano state avvisate della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., mentre il suo procuratore non era presente. Secondo il ricorrente, l'avviso sarebbe stato inutiliter dato e, se fosse stato presente, avrebbe potuto dimostrare la tempestività dell'appello. Ha inoltre dedotto, in sede rescindente, una questione relativa all'applicazione del rito dimidiato previsto dall'art. 119 c.p.a. Il Ministero dell'Interno si è costituito. La domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza revocanda era stata respinta con ordinanza n. 2873/2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per revocazione. Ha rilevato preliminarmente che la censura, in quanto volta a contestare l'applicazione di norme processuali, avrebbe riguardato una questione di puro diritto e sarebbe stata, in linea di principio, inammissibile per revocazione. Tuttavia, poiché il ricorrente prospettava anche un presunto errore sulla presenza del proprio difensore alla camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto il motivo ammissibile in questi limiti, ma infondato. La mancata comparizione delle parti costituite all'udienza cautelare non impedisce al giudice di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; tale conversione del rito ha natura officiosa e non consensuale. Analogamente, l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. può essere dato alle sole parti presenti e l'assenza volontaria della parte non impedisce la successiva decisione sulla questione oggetto dell'avviso. La presenza in udienza costituisce una facoltà processuale, il cui mancato esercizio non paralizza i poteri decisori del giudice e comporta l'accettazione del rischio di uno svolgimento processuale al quale la parte abbia scelto di non partecipare. La censura relativa all'art. 119 c.p.a. è stata dichiarata inammissibile perché concernente una questione di diritto, estranea all'ambito dell'errore di fatto revocatorio. L'infondatezza della domanda rescindente ha precluso l'esame della fase rescissoria. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze del giudice amministrativo.
art. 395, comma 4, c.p.c.
Rileva per l'errore di fatto revocatorio; la revocazione non è esperibile per contestare mere questioni di diritto.
art. 60 c.p.a.
La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata può essere disposta d'ufficio dopo la trattazione dell'istanza cautelare, anche se le parti costituite non compaiono e senza il loro consenso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso relativo alla possibile decisione sulla questione rilevata d'ufficio può essere dato alle parti presenti; l'assenza volontaria di una parte non impedisce la successiva decisione.
art. 98 c.p.a.
L'istanza di sospensione proposta in appello è trattata in camera di consiglio; la mancata comparizione non impedisce la definizione del giudizio.
art. 119 c.p.a.
La questione relativa all'applicazione del rito dimidiato costituisce questione di diritto e non integra errore di fatto revocatorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per contestare l'interpretazione o l'applicazione di norme processuali; una censura relativa a una questione esclusivamente giuridica è estranea all'ambito del vizio revocatorio previsto dall'art. 395, comma 4, c.p.c., anche se formulata come errore del giudice.
- La mancata comparizione delle parti costituite alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare non impedisce al giudice amministrativo di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., poiché la conversione del rito è un potere officioso e non consensuale.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. può essere dato alle sole parti presenti in udienza; l'assenza volontaria di una parte non impedisce la successiva decisione sulla questione oggetto dell'avviso.
- La presenza della parte all'udienza è una facoltà processuale e non un diritto potestativo idoneo a condizionare l'esercizio dei poteri decisori del giudice; chi sceglie di non comparire accetta il rischio degli sviluppi processuali che possono verificarsi in sua assenza.
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