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Sentenza

Sentenza n. 1095/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024, limitatamente al punto 22, e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alla struttura privata accreditata di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria privata accreditata e titolare di un contratto con l’ATS competente, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare applicativa che disciplinavano il governo delle liste e dei tempi di attesa. La circolare prevedeva che, qualora non fosse possibile prenotare una prestazione entro il termine corrispondente alla classe di priorità prescritta e non fossero disponibili altre strutture accreditate, la struttura inizialmente interpellata dovesse inserire il cittadino in lista d’attesa e, se anche tale soluzione non fosse stata sufficiente, erogare la prestazione in regime libero-professionale, ponendo gli oneri a proprio carico e chiedendo all’utente soltanto il ticket eventualmente dovuto. Con sei motivi la ricorrente ha dedotto: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, per l’incidenza della misura sulla programmazione annuale dell’attività e sul rispetto del budget; violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non siano obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa contrattualmente programmati; violazione dell’art. 23 Cost., per l’imposizione amministrativa di una prestazione patrimonialmente gravosa in assenza di una base legislativa; violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, assumendo che l’erogazione gratuita avesse contenuto sostanzialmente espropriativo; violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto una misura analoga soltanto per gli erogatori pubblici; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale richiamato dalla deliberazione, relativo al triennio 2019-2021, avrebbe esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., la ricorrente ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo, ha ritenuto che l’espressa rinuncia all’interesse alla decisione imponesse la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile con sentenza in forma semplificata. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la definizione in forma semplificata del giudizio quando, verificata la permanenza dell’interesse, emerga la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare la causa ai fini della verifica della permanenza dell’interesse e per definire il ricorso in forma semplificata.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro sostanziale relativo ai volumi di prestazioni e al tetto di remunerazione contrattualmente assegnato; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore parametro della disciplina regionale dell’accreditamento e dei rapporti contrattuali; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla riserva di legge per l’imposizione di una prestazione patrimonialmente gravosa; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto al credito asseritamente inciso dall’obbligo di erogazione gratuita; il TAR non ha deciso la censura nel merito.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024

    Richiamato nel contesto processuale quale normativa sopravvenuta che avrebbe previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere svolta mediante il procedimento previsto dall’art. 72-bis c.p.a. e, qualora l’interesse sia venuto meno, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso, anche quando essi riguardino la legittimità di atti amministrativi potenzialmente incidenti sull’attività economica del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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