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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20187 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi e conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA, fondato sugli studi di settore. Ha dedotto: l'apparente o insufficiente motivazione della sentenza d'appello e dell'avviso; l'illegittimità dell'accertamento perché basato sul solo scostamento dagli standard, senza adeguata prova di gravi incongruenze e senza un'effettiva valutazione delle giustificazioni fornite nel contraddittorio; nonché l'omessa valutazione della documentazione prodotta per dimostrare la crisi dell'attività, la riduzione del lavoro, l'aumento dei costi, la stabilità delle tariffe e la maggiore concorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la validità dell'accertamento. Ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza regionale, escludendo sia una motivazione apparente sia l'omessa pronuncia sulle doglianze. Ha ribadito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: il solo scostamento non basta, ma l'accertamento è legittimo quando l'Ufficio dimostri l'applicabilità concreta dello standard, attivi il contraddittorio e indichi le ragioni per cui le giustificazioni del contribuente sono state disattese. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva contestato le giustificazioni della società e i giudici di merito le avevano ritenute generiche e non persuasive, anche in considerazione delle perdite continuative dell'impresa rispetto ai risultati di altre imprese operanti nella stessa zona. Le valutazioni sulla rilevanza della documentazione e sulla situazione economica concreta appartengono al merito e non sono state riesaminate in Cassazione. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.645 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    Accertamento dei redditi d'impresa mediante ricostruzione dei ricavi e dei componenti reddituali.

    La norma costituisce la base dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi contestati alla società.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito nella L. n. 427 del 1993

    Disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento dei ricavi e dei compensi.

    Gli studi di settore possono fondare l'accertamento solo se applicati concretamente alla realtà dell'impresa e integrati dagli elementi emersi nel contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61

    Richiedono che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea e disciplinano la motivazione della sentenza d'appello.

    La motivazione non è apparente quando consente di individuare chiaramente le ragioni della decisione, anche se il giudice richiama o riproduce argomentazioni già presenti negli atti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, comma 3

    Prevedono i presupposti e i requisiti dell'accertamento IVA e della relativa motivazione.

    L'accertamento IVA deve indicare gli elementi posti a fondamento della pretesa e consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati.

    La motivazione deve illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento, comprese le ragioni del rigetto delle contestazioni del contribuente.

  • L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181

    Prevede l'utilizzazione di parametri e strumenti standardizzati per la determinazione dei ricavi e dei compensi.

    Gli strumenti statistici non determinano automaticamente il reddito, ma costituiscono la base presuntiva da verificare nel contraddittorio e nel caso concreto.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, la violazione di legge, gli errores in procedendo e il vizio di motivazione nei limiti consentiti.

    La Cassazione può verificare la corretta applicazione delle norme e l'esistenza di una motivazione effettiva, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle prove.

  • Principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite, sentenza n. 26635 del 2009

    Lo scostamento dagli studi di settore non costituisce, da solo, una presunzione grave, precisa e concordante.

    La forza presuntiva dell'accertamento nasce soltanto dopo il contraddittorio obbligatorio e dalla valutazione concreta delle circostanze dell'impresa e delle spiegazioni offerte.

Massime di principio

  • Un accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento rispetto allo standard: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello studio alla specifica attività e spiegare perché le giustificazioni del contribuente non sono convincenti.
  • Il contraddittorio con il contribuente è essenziale. Il contribuente può fornire qualsiasi elemento utile a dimostrare condizioni particolari dell'impresa, mentre l'Ufficio deve esaminare e confutare in modo concreto le contestazioni ricevute.
  • La presenza di perdite, crisi del settore, riduzione della domanda, aumento dei costi o concorrenza intensa può essere rilevante, ma deve essere documentata con dati specifici e coerenti con l'andamento dell'impresa e del mercato locale.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti economici: se i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e comprensibile, la loro valutazione non è sostituibile con quella della parte.
  • Una motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso decisionale. Il semplice richiamo a quanto affermato dal primo giudice o la riproduzione di argomentazioni già esposte non comporta automaticamente la nullità della sentenza.
  • Chi deduce in Cassazione un vizio di motivazione deve indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti; la mancata trascrizione delle parti essenziali dell'avviso o della documentazione può impedire il controllo della Corte.
  • La documentazione relativa ad annualità diverse da quella accertata può avere valore indiziario, ma la sua rilevanza deve essere dimostrata concretamente e la valutazione finale spetta ai giudici di merito.

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