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Sentenza

Sentenza n. 1599/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. 142/2015

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dalla competente Prefettura sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e per la condanna a pronunciarsi sull’istanza e a riconoscere le relative tutele. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha rappresentato, senza contestazione da parte dell’amministrazione, che la Prefettura aveva adottato un provvedimento con cui disponeva il suo accesso alle misure di accoglienza presso un CAS.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver informato le parti della possibilità di definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Poiché, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva adottato il provvedimento di accesso del ricorrente alle misure di accoglienza richieste, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il TAR ha ritenuto che, secondo la regola della soccombenza, le spese avrebbero dovuto gravare sull’amministrazione; tuttavia, richiamando l’art. 133 d.P.R. 115/2002 e la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha escluso di poter disporre la rifusione delle spese a favore dello Stato nei confronti di un’amministrazione statale, e ha quindi dichiarato nulla per le spese. È stata invece accolta l’istanza di liquidazione dei compensi del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione a carico dell’Erario dell’importo indicato in dispositivo, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto provvedimento amministrativo che ha soddisfatto la pretesa azionata.

  • d.lgs. 142/2015

    Costituisce la disciplina normativa delle misure di accoglienza richieste dal ricorrente e successivamente riconosciute dall’amministrazione.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Secondo il giudice, la disposizione non si applica all’ipotesi in cui la parte soccombente sia un’amministrazione statale; pertanto non è stata disposta la rifusione delle spese di lite a favore dello Stato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento richiesto mediante un’azione avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando l’atto sopravvenuto soddisfa la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, valutando quale parte abbia dato causa alla controversia.
  • L’art. 133 d.P.R. 115/2002, secondo l’interpretazione accolta nella decisione, non consente di disporre il pagamento a favore dello Stato delle spese processuali in caso di soccombenza di un’amministrazione statale.
  • Quando il difensore assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può liquidare direttamente i compensi per l’attività svolta, oltre spese generali e accessori di legge, anche nel giudizio definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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