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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36224/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla validità, efficacia ed eseguibilità di una scrittura privata del 15 maggio 2006 con cui Regina si era impegnata a rinunciare a 42 posti letto in favore di Eremo in cambio di corrispettivi e scambi societari/immobiliari. Questioni giuridiche principali: interpretazione dell'accordo (se la 'rinuncia' fosse una dichiarazione abdicativa unilaterale efficace di per sé o soltanto una 'richiesta concorde' da presentare congiuntamente alla pubblica amministrazione), la sussistenza dell'interesse ad agire di Eremo, e soprattutto l'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. rispetto a un obbligo che avrebbe avuto ad oggetto una rinuncia unilaterale a posti letto (con rilevanza delle autorizzazioni amministrative per l'effettiva utilizzazione dei posti). Regina ha impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda di esecuzione in forma specifica; Eremo ha chiesto conferma e, in via incidentale, la prosecuzione delle domande sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di Regina limitatamente al motivo che riguardava l'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica: ha stabilito il principio di diritto secondo cui non è coercibile in forma specifica l'obbligo di effettuare una rinuncia unilaterale abdicativa a un diritto quando tale rinuncia non produce effetti traslativi o costitutivi in favore del richiedente. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è cassata limitatamente a quel profilo e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione per decidere conformandosi al principio espresso. Gli altri motivi proposti da Regina (interpretazione contrattuale, interesse ad agire ecc.) sono stati rigettati o dichiarati infondati; il ricorso incidentale condizionato di Eremo è stato invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha inoltre confermato che, quando l'effetto utile dell'adempimento dipende dall'intervento della P.A., l'interesse ad agire dell'attore può comunque essere riconosciuto laddove la rinuncia sia presupposto necessario per l'avvio del procedimento amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La Corte chiarisce che l'esecuzione in forma specifica è applicabile quando l'obbligo abbia ad oggetto la prestazione del consenso alla costituzione o al trasferimento di un diritto (effetto traslativo o costitutivo). Non è applicabile per ottenere coattivamente l'effetto di una rinuncia unilaterale puramente abdicativa ed estintiva che non produce un effetto trasferitivo diretto in favore del richiedente.

  • art. 100 c.p.c.

    Riconoscimento dell'interesse ad agire di Eremo: l'interesse può sussistere anche quando la pronuncia giudiziale costituisca un passaggio necessario per l'attivazione di un procedimento amministrativo successivo; la semplice aspirazione non è sufficiente, ma l'insoddisfazione del diritto e la necessità dell'atto per avviare i successivi adempimenti amministrativi possono giustificare l'azione.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4

    Norma di rito richiamata per le censure in cassazione: la Corte ha valutato i motivi di diritto proposti ai sensi dell'art. 360 e ne ha rigettati alcuni, accolto uno e assorbito altri, motivando la propria valutazione in relazione ai criteri di interpretazione contrattuale e di diritto sostanziale.

  • artt. 1362, 1366, 1369 c.c.

    art. 1362, art. 1366, art. 1369 cod. civ.

    Richiamati in relazione ai criteri di interpretazione del contratto: la Corte territoriale ha applicato i canoni letterale, logico e sistematico, e ha considerato elementi testuali ed extratestuali e la condotta delle parti per ricostruire la volontà negoziale, per valutare che la rinuncia era stata assunta come atto abdicativo.

  • art. 1174 c.c.

    Rilevanza ai fini della qualificazione della dichiarazione unilaterale come fonte di obbligazione quando contenga l'impegno attuale del dichiarante a una prestazione; qui la Corte distingue quando tale impegno può essere coercibile e quando no.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato per equiparare i negozi unilaterali ai contratti ai fini dell'analisi della fonte dell'obbligo a contrarre; la Corte però distingue tra fonte dell'obbligo e oggetto dell'obbligo (effetto traslativo vs. effetto estintivo).

  • art. 1706 c.c.

    Esemplificazione di casi nei quali l'adempimento coattivo di obblighi relativi al trasferimento è previsto (ritrasferimento da mandatario), a conforto del principio secondo cui l'eseguibilità specifica è ammessa quando l'obbligo miri a produrre effetti traslativi o costitutivi.

  • art. 2908 c.c.

    Funzione costitutiva della pronuncia ex art. 2932: la sentenza può avere valenza costitutiva ove sostituisca l'atto mancato che avrebbe dovuto produrre effetti traslativi o costitutivi.

  • art. 614-bis c.p.c.

    Richiamato come rimedio alternativo (misure coercitive indirette) invocabile quando non è possibile ottenere l'esecuzione specifica; la Corte sottolinea che l'ordinamento offre strumenti diversi quando la sostituzione giudiziale dell'atto unilaterale estintivo non è praticabile.

  • art. 1333 c.c.

    Centrale nel dibattito sulla natura dei negozi traslativi e sulla impossibilità di perfezionare alcuni trasferimenti tramite una manifestazione unilaterale non recettizia; la Corte richiama limiti all'efficacia di atti unilaterali a produrre effetti reali senza il necessario consenso/atto destinatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P. (richiamato)

    art. 13, comma 1-quater, d.P. (testo richiamato nella parte finale della sentenza)

    Riferimento procedurale amministrativo/processuale relativo agli adempimenti per il versamento in favore della Corte o simili; citato nel dispositivo finale per gli aspetti di liquidazione spese, senza incidenza sul merito sostanziale.

Massime di principio

  • L'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è ammessa quando l'obbligo ha ad oggetto il consenso necessario a produrre effetti traslativi o costitutivi (es. trasferimento proprietà, costituzione di diritti).
  • Non è coercibile in forma specifica una rinuncia unilaterale di natura abdicativa ed estintiva che non determini direttamente un effetto trasferitivo in favore del creditore: per questa tipologia di obblighi il giudice non può sostituirsi all'iniziativa infungibile del dichiarante.
  • Nelle scritture complesse va applicato l'interpretazione sistematica e teleologica: clausole testuali, premesse e comportamento delle parti (interlocuzioni con la P.A., esecuzione di lavori, modalità di pagamento) devono essere valutati congiuntamente per ricostruire la volontà negoziale.
  • Se il conseguimento dell'effetto utile dipende da atti autorizzatori della pubblica amministrazione, il rimedio giudiziale costitutivo è in molti casi inapplicabile: il giudice non può subordinare l'efficacia della sua pronuncia al rilascio successivo di autorizzazioni amministrative.
  • L'interesse ad agire può sussistere anche quando l'azione giudiziale costituisce un passaggio necessario per l'attivazione di un procedimento amministrativo successivo: la possibilità concreta di ottenere un vantaggio amministrativo può fondare l'interesse processuale.
  • Quando l'esecuzione specifica è esclusa, il ricorrente deve valutare rimedi alternativi (domanda di risarcimento, misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c., o altre azioni previste dall'ordinamento) piuttosto che l'azione diretta per ottenere una pronuncia che sostituisca un atto unilaterale estintivo.
  • Va sempre distinta la fonte dell'obbligo (es. negozio unilaterale o contratto) dall'oggetto dell'obbligo: la possibilità di esecuzione coattiva dipende dall'oggetto (effetto che si mira a produrre), non soltanto dalla fonte.

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