Cassazione Penale, Sentenza n. 51387/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale (art. 14, commi 5‑bis e 5‑ter, d.lgs. 25/07/1998 n.286). Il Giudice di Pace di Firenze, giudicando in assenza dell'imputato, aveva ritenuto provata la violazione sulla base di un verbale di identificazione dei Carabinieri redatto il 25/08/2020 e di altra "documentazione" acquisita dal pubblico ministero, condannando l'imputato alla multa di euro 10.000,00 con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione delle norme sul ricevimento delle prove in dibattimento (omessa escussione del teste della pubblica accusa e acquisizione al fascicolo di atti investigativi senza il consenso della difesa), richiamando artt. 493 comma 3, 431 comma 1 lett. b) e c), 523 e 526 cod. proc. pen. e art. 29 comma 7 d.lgs. 28/08/2000 n.274; (ii) eccessività della sanzione per una valutazione della pena di partenza e della riduzione per le attenuanti generiche ritenuta non adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: il Giudice di Pace aveva illegittimamente acquisito e utilizzato atti di indagine non irripetibili, senza il consenso della difesa, e aveva omesso di escutere il teste indicato dalla pubblica accusa; ciò ha violato l'art. 526 cod. proc. pen. e le regole sui limiti di acquisizione degli atti previste dagli artt. 493 e 431 e dall'art. 29 d.lgs. n.274/2000. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Firenze in diversa composizione; le ulteriori censure sono state assorbite. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento con rinvio e la Corte vi ha dato seguito.
Norme richiamate
art. 14, commi 5‑bis e 5‑ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286
Norma sostanziale che configura il reato per la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale; richiede la verifica dell'assenza di giustificato motivo per la condotta contestata.
art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce limiti e modalità per l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti del pubblico ministero, subordinandola in molti casi al consenso delle parti.
art. 431, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Indica le eccezioni agli atti che possono essere acquisiti senza consenso, cioè quali documenti o atti possono essere utilizzati nel dibattimento anche se contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
art. 523, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in correlazione alle regole procedurali di formazione del fascicolo e dell'attività istruttoria; la Corte ha ritenuto violati i principi di regolare acquisizione probatoria.
art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
Principio secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento; la violazione rende inutilizzabili le prove acquisite irregolarmente.
art. 29, comma 7, d.lgs. 28 agosto 2000, n.274
Prevede che l'acquisizione, al fascicolo per il dibattimento, degli atti del pubblico ministero è subordinata al consenso delle parti salvo le eccezioni previste dalla legge (richiamando la necessità del rispetto delle disposizioni processuali).
Massime di principio
- Il giudice non può sostituire l'escussione di un teste con la mera acquisizione di atti investigativi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se tale acquisizione non è consentita dalle norme e dalla difesa.
- La utilizzazione, ai fini della decisione, di atti di indagine non irripetibili acquisiti fuori dalle ipotesi previste dalla legge determina l'inutilizzabilità della prova e può comportare l'annullamento della sentenza con rinvio.
- Sono considerati irripetibili, ai fini dell'acquisizione senza consenso, solo atti che documentino osservazioni o condizioni soggette a mutamento (es. relazione di servizio che rappresenti lo stato dei luoghi); relazioni che si limitano a descrivere attività investigative o fatti osservati dalla polizia giudiziaria senza carattere di irrepetibilità non possono essere usate senza il consenso della difesa.
- La mancata escussione del teste indicato da una parte, se decisiva per l'accertamento del fatto, è una violazione procedurale rilevante che può invalidare la decisione penale.
- Quando si impugna la congruità del trattamento sanzionatorio è necessario dimostrare errori concreti nel calcolo della pena base o nella determinazione del riconoscimento delle attenuanti; tuttavia, se la decisione è annullata per vizi processuali relativi alle prove, le censure sul trattamento sanzionatorio restano assorbite fino al nuovo giudizio.
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