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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51387/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale (art. 14, commi 5‑bis e 5‑ter, d.lgs. 25/07/1998 n.286). Il Giudice di Pace di Firenze, giudicando in assenza dell'imputato, aveva ritenuto provata la violazione sulla base di un verbale di identificazione dei Carabinieri redatto il 25/08/2020 e di altra "documentazione" acquisita dal pubblico ministero, condannando l'imputato alla multa di euro 10.000,00 con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione delle norme sul ricevimento delle prove in dibattimento (omessa escussione del teste della pubblica accusa e acquisizione al fascicolo di atti investigativi senza il consenso della difesa), richiamando artt. 493 comma 3, 431 comma 1 lett. b) e c), 523 e 526 cod. proc. pen. e art. 29 comma 7 d.lgs. 28/08/2000 n.274; (ii) eccessività della sanzione per una valutazione della pena di partenza e della riduzione per le attenuanti generiche ritenuta non adeguata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: il Giudice di Pace aveva illegittimamente acquisito e utilizzato atti di indagine non irripetibili, senza il consenso della difesa, e aveva omesso di escutere il teste indicato dalla pubblica accusa; ciò ha violato l'art. 526 cod. proc. pen. e le regole sui limiti di acquisizione degli atti previste dagli artt. 493 e 431 e dall'art. 29 d.lgs. n.274/2000. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Firenze in diversa composizione; le ulteriori censure sono state assorbite. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento con rinvio e la Corte vi ha dato seguito.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 5‑bis e 5‑ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286

    Norma sostanziale che configura il reato per la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale; richiede la verifica dell'assenza di giustificato motivo per la condotta contestata.

  • art. 493, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti e modalità per l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti del pubblico ministero, subordinandola in molti casi al consenso delle parti.

  • art. 431, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Indica le eccezioni agli atti che possono essere acquisiti senza consenso, cioè quali documenti o atti possono essere utilizzati nel dibattimento anche se contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

  • art. 523, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in correlazione alle regole procedurali di formazione del fascicolo e dell'attività istruttoria; la Corte ha ritenuto violati i principi di regolare acquisizione probatoria.

  • art. 526, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento; la violazione rende inutilizzabili le prove acquisite irregolarmente.

  • art. 29, comma 7, d.lgs. 28 agosto 2000, n.274

    Prevede che l'acquisizione, al fascicolo per il dibattimento, degli atti del pubblico ministero è subordinata al consenso delle parti salvo le eccezioni previste dalla legge (richiamando la necessità del rispetto delle disposizioni processuali).

Massime di principio

  • Il giudice non può sostituire l'escussione di un teste con la mera acquisizione di atti investigativi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se tale acquisizione non è consentita dalle norme e dalla difesa.
  • La utilizzazione, ai fini della decisione, di atti di indagine non irripetibili acquisiti fuori dalle ipotesi previste dalla legge determina l'inutilizzabilità della prova e può comportare l'annullamento della sentenza con rinvio.
  • Sono considerati irripetibili, ai fini dell'acquisizione senza consenso, solo atti che documentino osservazioni o condizioni soggette a mutamento (es. relazione di servizio che rappresenti lo stato dei luoghi); relazioni che si limitano a descrivere attività investigative o fatti osservati dalla polizia giudiziaria senza carattere di irrepetibilità non possono essere usate senza il consenso della difesa.
  • La mancata escussione del teste indicato da una parte, se decisiva per l'accertamento del fatto, è una violazione procedurale rilevante che può invalidare la decisione penale.
  • Quando si impugna la congruità del trattamento sanzionatorio è necessario dimostrare errori concreti nel calcolo della pena base o nella determinazione del riconoscimento delle attenuanti; tuttavia, se la decisione è annullata per vizi processuali relativi alle prove, le censure sul trattamento sanzionatorio restano assorbite fino al nuovo giudizio.

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