Ordinanza n. 111/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia di contenuto interdittivo adottata dal Prefetto della Provincia di Trapani
Esito
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto della Provincia di Trapani il 29 gennaio 2026, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi quelli istruttori. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire il provvedimento impugnato e gli atti istruttori e gli eventuali ulteriori accertamenti sui quali esso si fonda.
La decisione
Il TAR non decide nel merito né sulla domanda cautelare. Ritiene necessario acquisire dalla Prefettura - UTG di Trapani copia autentica del provvedimento impugnato, tutti gli atti e documenti sui quali lo stesso si fonda, gli eventuali ulteriori accertamenti e ogni altro atto utile ai fini della decisione. Ordina quindi alla Prefettura di depositare tale documentazione presso la Segreteria del Tribunale entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le disposizioni del PAT; per eventuali atti classificati è consentita la trasmissione cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. Dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 136, comma 2, c.p.a.
Consente, secondo quanto disposto nell'ordinanza, la trasmissione in forma cartacea e la protocollazione manuale degli atti classificati, in deroga al deposito telematico ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su un ricorso contro un'informazione antimafia interdittiva, il giudice non dispone del provvedimento impugnato o della documentazione istruttoria posta a suo fondamento, può ordinare alla Prefettura il deposito della copia autentica dell'atto, degli atti presupposti, degli accertamenti rilevanti e di ogni ulteriore documento utile.
- Il termine assegnato dal giudice amministrativo per il deposito documentale decorre dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
- Nel processo amministrativo il deposito documentale deve avvenire in via telematica secondo le regole del PAT, salva la possibilità di trasmissione cartacea per gli atti classificati, con acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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