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Sentenza

Sentenza n. 2106/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 167/2025, depositata e resa pubblica il 14 febbraio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1318/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 30 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 9 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202504935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 167/2025. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per euro 500,00 ciascuno, imponendo al Ministero l'accredito complessivo di euro 2.500,00 e il pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 30 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in caso di accoglimento, di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive per l'ipotesi di ulteriore inerzia amministrativa.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile l'azione esecutiva e, nel caso concreto, ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e l'inadempimento dell'amministrazione per ordinare l'esecuzione degli obblighi risultanti dal titolo.
  • Quando il titolo esecutivo comporta il pagamento di somme di denaro da parte di un'amministrazione statale, l'azione esecutiva non può essere intrapresa prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso inutilmente tale termine, il giudizio di ottemperanza può essere proposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può utilizzare, ove necessario per dare esecuzione al giudicato e ricorrano condizioni di incapienza, l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dalla disciplina speciale sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • Non è dovuto un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e rientrano nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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