Sentenza n. 1471/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Lucca, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Lucca n. 234/2022, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.402,62, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale il 20 marzo 2023 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, poiché dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante il pagamento di euro 1.402,62, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 7 CCNL 31 agosto 1999
La disposizione contrattuale è richiamata quale fonte del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato civile, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato alla pubblica amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine assegnato, comprendendo anche il pagamento degli interessi dovuti secondo quanto stabilito dalla pronuncia da eseguire.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
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