Sentenza n. 16502/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della nota di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale, Dott. Fabrizio Manca, datata 23.07.2024, registro ufficiale U. 0032839; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi tramite i quali si evince il rigetto dell’istanza presentata da parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 23 luglio 2024, relativo al riconoscimento del titolo spagnolo per l'esercizio della professione docente nella scuola dell'infanzia e primaria, specializzazione di sostegno (codici ADAA e ADEE). Ha dedotto cinque censure, riferite alla violazione della normativa italiana ed europea sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, delle pronunce della Corte di giustizia UE e dei principi dell'Adunanza plenaria, nonché all'errata rappresentazione dei fatti, al difetto di istruttoria e all'eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Ha chiesto l'annullamento dell'atto e la tutela cautelare. Prima della decisione di merito ha dichiarato di avere ottenuto l'iscrizione ai percorsi INDIRE e conseguito il titolo di specializzazione richiesto, dichiarando così venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le cinque censure, poiché il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo avere conseguito il bene della vita perseguito. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione difensiva e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La precedente ordinanza cautelare favorevole, non appellata, non ha determinato una decisione di merito. Spese compensate per il carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte dopo il conseguimento del risultato perseguito, comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore che attesti la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso; in ossequio al principio dispositivo, il giudice non può proseguire l'esame e decidere la controversia nel merito.
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