Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 389/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. 488645/2022 (WF 4125/2022), trasmessa e/o notificata via p.e.c. in data 23 dicembre 2025, adottata dal Comune di Milano, Direzione Specialistica Attuazione diretta PGT e SUE - Ufficio Stabili Pericolanti/Demolizioni, con la quale è stato ordinato a Premiere S.r.l. il ripristino entro 90 (novanta) giorni mediante rimozione dei manufatti ritenuti abusivi in Via Panizza 10 a Milano, nonché il ripristino dell’uso a magazzino dei locali siti al piano interrato; - di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi; - ove occorra, l’esposto in atti P.G. 488645/2022 del 21 settembre 2022, la comunicazione di avvio del procedimento di verifica dello stato dei luoghi in atti PG 27489/2024, il verbale di sopralluogo richiamato nell’ordinanza e ogni altra comunicazione istruttoria correlata.

Giustizia amministrativa202600853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa alla rimozione di manufatti ritenuti abusivi e al ripristino dell’uso a magazzino di locali interrati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che imponeva il ripristino entro novanta giorni mediante rimozione di manufatti abusivi realizzati in un immobile sito a Milano e il ripristino dell’uso a magazzino dei locali interrati. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui l’esposto, la comunicazione di avvio del procedimento, il sopralluogo e le comunicazioni istruttorie. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma il giudice ha valutato la contestazione relativa alla qualificazione della tettoia come semplice pergotenda e quella concernente l’utilizzo del piano interrato con cucina privo di idoneo titolo abilitativo e non conforme ai requisiti di aeroilluminazione edilizi e igienico-sanitari.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un primo sommario esame, la tettoia chiusa non apparisse una semplice pergotenda, bensì uno spazio stabilmente chiuso, e che il piano interrato adibito a cucina fosse privo di idoneo titolo abilitativo e non rispettasse i requisiti di aeroilluminazione previsti dalla normativa edilizia e igienico-sanitaria. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone operanti nel piano interrato rispetto all’interesse economico della ricorrente. Ha inoltre rilevato che la società non gestisce direttamente l’attività di ristorazione e non è proprietaria del bene, sicché non potrebbe subire l’eventuale acquisizione dell’immobile da parte del Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ripristino dello stato dei luoghi

    Il Comune ha adottato l’ordine ripristinatorio richiamando la disciplina sanzionatoria degli interventi edilizi abusivi; la legittimità dell’ordine non è stata definita nel merito, ma la sua sospensione è stata negata in assenza di sufficiente fumus boni iuris.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile, con comparazione degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la qualificazione di una tettoia come pergotenda può essere esclusa, già sulla base di un esame sommario, quando il manufatto costituisca uno spazio stabilmente chiuso anziché una struttura meramente accessoria e aperta.
  • L’utilizzo di un piano interrato come cucina, in assenza di idoneo titolo abilitativo e in violazione dei requisiti di aeroilluminazione edilizi e igienico-sanitari, può escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione dell’ordine comunale di ripristino.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone che operano in locali non conformi alla normativa edilizia e igienico-sanitaria può prevalere sull’interesse economico del privato alla prosecuzione dell’attività.
  • La posizione cautelare del soggetto che non gestisce direttamente l’attività esercitata nell’immobile e non ne è proprietario può risultare recessiva, anche in relazione alla prospettata acquisizione del bene al patrimonio comunale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.