Sentenza n. 925/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 354/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente e all’erogazione di euro 1.500,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile n. 354/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento complessivo di euro 1.500,00 oltre interessi. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la determinazione delle modalità attuative e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati e di accreditarvi l’importo complessivo di euro 1.500,00 oltre interessi di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente delegato, con ulteriore termine di 60 giorni e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto dal giudicato civile.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di attuare mediante il giudizio di ottemperanza le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Sono richiamati quali disposizioni che disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, non abbia adempiuto al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di elementi idonei a comprovare l’adempimento, il giudice può ordinare direttamente le modalità attuative necessarie a soddisfare il comando definitivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine ultimativo per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su istanza dell’interessato in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
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