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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17412/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione emesso con sentenza penale n. 325/2003. La ricorrente articolava quattro motivi: (1) il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Barano d'Ischia avrebbe dovuto determinare la revoca dell'ordine di demolizione in quanto la consistenza di mq 117 sarebbe stata antecedente al 31.12.1993 e le opere escluse (portico e sala caldaia) sarebbero autonome; (2) errato calcolo della consistenza rilevante ai fini dell'oblazione, sostenendo che la superficie da considerare è quella interna/netta e che l'oblazione pagata per 100 mq sarebbe stata sufficiente; (3) errata applicazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 relativo al silenzio-assenso delle autorizzazioni paesaggistiche richieste in sede di condono e contestuale rilievo che la sanatoria edilizia avrebbe estinto la rilevanza paesistica del reato; (4) violazione del principio ne bis in idem, perché in precedenza il Comune aveva già emesso ordine di demolizione nei confronti della madre della ricorrente e quindi il potere surrogatorio del giudice penale non sarebbe giustificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corrette le conclusioni del giudice dell'esecuzione: il permesso di costruire in sanatoria n. 6 del 25.01.2018 è illegittimo perché le opere non erano completate entro il termine del 31.12.1993 e l'attività edilizia era proseguita successivamente con un ampliamento di circa 23 mq; non è ammessa una sanatoria parziale che comprenda solo una parte degli interventi eseguiti; l'ordine di demolizione ha ad oggetto l'opera nella sua interezza, comprese aggiunte e superfetazioni; nel caso di condono su aree vincolate il procedimento per il parere della Soprintendenza segue la disciplina speciale del condono (termini e conseguenze del silenzio) e non l'art. 146 d.lgs. 42/2004, per cui il silenzio della Soprintendenza doveva valutarsi come silenzio-rifiuto; l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amm.va autonoma e non configura violazione del ne bis in idem. Perciò il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge n. 47/1985 (art. 31 e art. 32)

    art. 32 - il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso

    La Corte ha richiamato che il rilascio del titolo in sanatoria su aree vincolate è soggetto a disciplina specifica: occorre il parere della Soprintendenza entro il termine previsto dalla legge sul condono; il mancato parere nel termine del condono è valutato come silenzio-rifiuto impugnabile.

  • Legge n. 724/1994 (procedura di condono edilizio)

    Applicata come disciplina speciale in materia di condono: stabilisce termini e regole specifiche per la sanatoria delle opere, più rigorose rispetto alla disciplina generale sui vincoli paesaggistici, e determina gli effetti del silenzio della Soprintendenza nel procedimento di condono.

  • D.Lgs. n. 42/2004 (art. 146)

    La Corte ha ritenuto che l'art. 146 (disciplina generale sul silenzio-assenso per autorizzazioni paesaggistiche) non si applica alle procedure di condono edilizio in aree vincolate, essendo prevalente la disciplina speciale del condono; quindi il silenzio della Soprintendenza nel procedimento di condono non produce gli effetti di silenzio-assenso previsti dall'art. 146.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 31, comma nono)

    L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 riguarda il manufatto nel suo complesso; la sanzione demolitoria ha efficacia restitutoria e si estende anche alle aggiunte e superfetazioni successive all'azione penale o alla condanna.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Applicato ai fini della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il permesso di costruire in sanatoria può revocare o far cessare un ordine di demolizione solo se è legittimo in ogni sua parte: il giudice dell'esecuzione verifica sia i presupposti temporali e materiali per la condonabilità sia i requisiti di forma e sostanza dell'atto amministrativo.
  • Non è ammessa una sanatoria parziale che riguardi solamente una parte delle opere eseguite: l'atto abilitativo postumo deve contemplare l'intervento nella sua integrità e non può limitarsi a coprire solo porzioni se l'opera è unica o integrata.
  • In caso di condono edilizio su aree sottoposte a vincolo paesaggistico prevale la disciplina speciale del condono; il silenzio della Soprintendenza nella procedura di condono va valutato come silenzio-rifiuto secondo la legge sul condono e non come silenzio-assenso ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 42/2004.
  • L'ordine di demolizione emesso nel processo penale ha natura di sanzione amministrativa di funzione restitutoria autonoma: la sua esecuzione non configura di per sé una violazione del principio ne bis in idem convenzionale.
  • Le valutazioni di fatto del giudice dell'esecuzione (es. consistenza reale dell'immobile rispetto a quanto dichiarato per il condono) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi logico-giuridici evidenti; quindi il ricorso in Cassazione non è la sede per rinnovare la rivalutazione delle risultanze istruttorie.

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