Sentenza n. 786/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 957 del 18 novembre 2024, resa nel giudizio R.G. n. 2029/2023 e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 957 del 18 novembre 2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 957 del 18 novembre 2024, pronunciata nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero si è costituito e, a seguito del decreto presidenziale n. 33/2026 che lo aveva invitato a valutare la spontanea esecuzione della sentenza, ha prodotto documentazione attestante l'integrale adempimento. La ricorrente ha confermato l'avvenuta esecuzione e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in via amministrativa dopo la proposizione del ricorso, con conseguente oggettivo venir meno della lite. Il Collegio ha distinto tale fattispecie dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente abbia ottenuto il bene della vita perseguito, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità. Quanto alle spese, il TAR le ha compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione della condotta collaborativa dell'Amministrazione successiva al decreto presidenziale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e concreta soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, determinando il venir meno di una condizione dell'azione distinta dalla cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. deve essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione abbia integralmente soddisfatto in via amministrativa la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno oggettivamente la lite.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima richiede l'ottenimento del bene della vita perseguito, mentre la seconda ricorre quando l'eventuale accoglimento non sarebbe più utile, pur senza che la pretesa sia stata necessariamente soddisfatta.
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione di documentazione attestante l'integrale esecuzione del giudicato, accompagnata dal riconoscimento della parte ricorrente, giustifica la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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