Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7548/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 512 c.p.p. e nullità della lettura in dibattimento delle sommarie informazioni rese dall'acquirente (Zhvana), per presunta inesauriente ricerca del teste e mancata rinnovazione probatoria ex art. 604 c.p.p.; (2) manifesta illogicità della motivazione e incertezza del quadro probatorio (assenza di denaro, discrepanze nelle deposizioni, assenza del teste principale) tale da generare ragionevole dubbio; (3) violazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con precedente reato analogo già giudicato con sentenza irrevocabile, deducendo che gli elementi di omogeneità spazio-temporale e tipologica avrebbero dovuto portare al riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione dell'art. 512 c.p.p. ha ritenuto correttamente accertata l'irreperibilità sopravvenuta del teste (materiale impossibilità di rintracciarlo nonostante accurate ricerche, notifiche e tentativi di contatto), giustificando la lettura in dibattimento delle sue sommarie informazioni. Quanto alla fondatezza della prova, la Corte ha confermato che la condanna si è basata principalmente sulle deposizioni dei verbalizzanti (agenti di polizia) che avevano osservato e riconosciuto l'imputato mentre cedeva la sostanza, perciò la valutazione delle eventuali incongruenze è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione. Sulla continuazione la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specifici elementi fattuali idonei a dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso; il notevole lasso di tempo tra i fatti è stato valorizzato in senso ostativo al riconoscimento della continuazione. Sono state altresì imposte le spese e un contributo alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00. (La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità per cessione di 2,40 g di marijuana, con pena ridotta a 10 mesi di reclusione e €1.750 di multa; la Cassazione si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce il traffico e la cessione di stupefacenti; il fatto contestato è qualificato come cessione di 2,40 grammi di marijuana ai sensi di questa disposizione.

  • codice di procedura penale art. 512

    Consente la lettura in dibattimento delle sommarie informazioni rese da persone irreperibili quando sia dimostrata l'impossibilità sopravvenuta di assumerne la testimonianza nonostante le ricerche e gli adempimenti di legge; la Corte ha confermato che tale condizione era soddisfatta.

  • codice di procedura penale art. 159

    Regola le ricerche e le modalità tecniche di reperimento delle persone; la Corte distingue la nozione tecnica di cui all'art.159 dalla irreperibilità sopravvenuta ai fini dell'art.512, richiedendo la materiale impossibilità di rintracciare il teste.

  • codice di procedura penale art. 604

    art. 604 quinto comma cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione probatoria richiesta dalla difesa; la Corte ha rilevato che la richiesta non è stata efficace né accompagnata da elementi tali da rendere necessaria la rinnovazione, e che l'irreperibilità era adeguatamente motivata.

  • disposizioni transitorie codice di procedura penale art. 173

    art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Limita l'impugnazione in cassazione ai punti espressamente dedotti; il ricorso è stato articolato nei limiti consentiti ma alcuni motivi sono stati ritenuti astratti o generici e quindi inammissibili.

Massime di principio

  • La lettura in dibattimento delle sommarie informazioni ai sensi dell'art.512 c.p.p. è lecita se il giudice accerta la materiale impossibilità di reperire il teste nonostante ricerche adeguate (notifiche, verifiche anagrafiche, tentativi di contatto); mere deduzioni sulla possibile presenza del teste in altro luogo non sono sufficienti a invalidare l'irreperibilità.
  • La valutazione della attendibilità e delle eventuali discrepanze tra deposizioni oculari e circostanze ricade principalmente sul giudice di merito; la Corte di Cassazione verifica solo la legittimità e la logicità della motivazione, non riapprezza i fatti nel merito.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati occorre allegare elementi concreti e specifici di un disegno criminoso unitario (programmazione, sistematicità, indici fattuali), non bastano genericità, identità di luogo o omogeneità del tipo di reato, specialmente se intercorre un significativo lasso di tempo.
  • Se la difesa intende contestare l'irreperibilità del teste o chiedere la rinnovazione probatoria deve formulare richieste precise e proporre mezzi probatori alternativi; contestazioni generiche rischiano l'inammissibilità in sede di legittimità.
  • In cassazione le censure meramente valutative o generiche sono frequentemente dichiarate inammissibili; è necessario dedurre profili di diritto specifici e circostanziati per consentire il sindacato della Suprema Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.