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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04085/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di credito originariamente vantato da una società fornitrice verso una società destinataria di moduli fotovoltaici. Il credito, portato da fattura, era stato ceduto alla banca e la cessione era stata notificata alla debitrice; successivamente la cessionaria aveva agito monitoriamente per il pagamento di euro 700.000 oltre accessori. La debitrice aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, accolta dal tribunale; in appello, però, la Corte territoriale aveva ritenuto valida ed immediatamente efficace la cessione anche se riferita a un credito futuro/eventuale, osservando che la fonte del credito era determinata da un contratto di fornitura e che il pagamento effettuato dalla debitrice alla cedente dopo la notifica non era opponibile alla cessionaria. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per asserita genericità dei motivi; 2) omesso esame, in relazione all'art. 345, comma 2, c.p.c., dell'eccezione di illegittima proposizione di nuove eccezioni in appello; 3) falsa applicazione del principio dell'overruling, invocando la tutela dell'affidamento su un precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessione di crediti futuri produce effetti traslativi solo al momento della loro venuta ad esistenza. La controparte ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo carente di autosufficienza, perché chi deduce la nullità dell'appello per genericità deve riportare nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di gravame. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché l'omesso esame di questioni processuali non integra il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., e perché il ricorrente non ha trascritto le eccezioni asseritamente nuove né chiarito quali fossero state effettivamente esaminate dalla Corte di merito. Ha poi ritenuto inammissibile il terzo motivo, osservando che il prospective overruling opera solo rispetto a mutamenti giurisprudenziali su norme processuali e non su norme sostanziali, quale è il principio sulla validità/efficacia della cessione di crediti futuri. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato notificato oltre il termine decorrente dalla notifica della sentenza di appello. Conseguentemente, la ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi richiede, in cassazione, l'indicazione specifica del contenuto dell'atto di appello, in ossequio al principio di autosufficienza.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto; la doglianza sulla loro proposizione deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    L'omesso esame di questioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme processuali integra, a seconda dei casi, un vizio di nullità processuale e non il vizio motivazionale di cui al n. 5.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non è il vizio corretto per lamentare l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di norme processuali.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    È inammissibile il motivo che invoca l'overruling per un mutamento giurisprudenziale relativo a norme sostanziali.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495

    Il ricorso per cassazione deve riportare nel suo impianto specifico i motivi di appello contestati.

  • Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612

    La specificazione degli atti e documenti deve essere essenziale e funzionale alla sinteticità e chiarezza del ricorso.

  • Cass. 10 dicembre 2018, n. 31896

    La cessione di crediti futuri è valida se la fonte è determinata o determinabile; la venuta ad esistenza del credito incide sull'efficacia, non sulla validità.

  • Cass. Sez. U. 12 febbraio 2019, n. 4135

    Il prospective overruling tutela l'affidamento solo rispetto a mutamenti imprevedibili di giurisprudenza su norme processuali.

  • Cass. 14 gennaio 2021, n. 552

    Il prospective overruling non si applica ai mutamenti giurisprudenziali su norme sostanziali.

  • Cass. Sez. U. 11 luglio 2011, n. 15144

    L'overruling riguarda il mutamento dell'interpretazione di una norma processuale che comporti preclusioni o decadenze prima escluse.

  • Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181

    Nel ricorso per cassazione per errores in procedendo occorre indicare gli elementi del fatto processuale rilevante.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione l'erronea declaratoria di ammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. deve riportare specificamente i motivi di gravame e le parti della sentenza di primo grado investite, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'omesso esame di questioni che attengono al processo non si denuncia ordinariamente come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma come nullità processuale; inoltre la censura deve indicare in modo preciso le eccezioni o le questioni processuali asseritamente trascurate.
  • Il prospective overruling è istituto eccezionale riferito ai mutamenti imprevedibili di interpretazione di norme processuali; non può essere invocato per cambiare l'esito di una controversia fondata su un nuovo orientamento relativo a norme sostanziali.
  • La cessione di crediti futuri è valida quando il negozio individui o renda determinabile la fonte del credito; la venuta ad esistenza del credito opera come requisito di efficacia del trasferimento, non di validità della cessione.
  • Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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