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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12401/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva un unico motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. Si contestava la presunta contraddittorietà della sentenza d'appello, che avrebbe prima dichiarato inammissibili i motivi di gravame e poi li avrebbe comunque esaminati, oltre alla fondatezza della valutazione probatoria sulle fatture ritenute rilevanti. Starace sosteneva che la documentazione su cui si è fondata la condanna (presunti riepiloghi e informazioni acquisite dalle autorità polacche e da VIES) non comprovava l'avvenuta emissione di fatture in suo favore, trattandosi di un mero prospetto anonimo o di dati non autenticati. Si contestava inoltre che la corte abbia ritenuto acquisita l'esistenza di scritture contabili obbligatorie solo sulla scorta della emissione di fatture da parte di terzi, e che i giudici non abbiano spiegato il mancato esercizio dei poteri istruttori integrativi (art. 441 c.p.p.) in appello, in particolare nel rito abbreviato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato le doglianze difensive e le avesse confutate con motivazioni doppie ma legittime: una basata sull'inammissibilità del gravame per mancato confronto con le argomentazioni del primo giudice, l'altra sulla infondatezza della censura, con argomentazione sul valore probatorio delle fatture. La Corte ha confermato che il rinvenimento di fatture presso una delle parti del rapporto commerciale consente ragionevolmente di ritenere esistita la corrispondente copia presso l'altra parte, e quindi l'eventuale mancato rinvenimento può indicare occultamento ai sensi dell'art. 10 della L. 74/2000. Ha ritenuto utilizzabili le informazioni scambiate tramite VIES e le comunicazioni dell'autorità polacca (anche il riepilogo fatture) come mezzi da cui desumere la consegna delle fatture al ricorrente, in assenza dell'allegazione integrale degli atti richiesti dal ricorrente per dimostrare il contrario. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo del giudice d'appello di esercitare d'ufficio poteri istruttori integrativi in assenza di richiesta e di assoluta necessità, specie nel rito abbreviato. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile, condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 74/2000, artt. 5 e 10

    Art. 10 riferito all'occultamento di scritture contabili: la Corte ha ritenuto che il rinvenimento di fatture presso uno dei soggetti del rapporto commerciale costituisca elemento indiziario della esistenza della corrispondente documentazione presso l'altro soggetto e, in caso di mancata produzione, possa configurare occultamento. L'art. 5 è richiamato nel quadro della fattispecie tributaria contestata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma usata per la liquidazione delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Disposizione sui poteri istruttori integrativi: la Corte ha affermato che non sussiste un dovere automatico del giudice d'appello di esercitare tali poteri se non vi è richiesta e non sussiste assoluta necessità, specie nel rito abbreviato.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare i limiti dell'esercizio ex officio dei poteri istruttori in appello, con particolare riferimento al giudizio abbreviato: la parte non ha diritto di ottenere inderogabilmente raccolta di prova più ampia in appello.

  • Sistema VIES e cooperazione amministrativa UE

    Le informazioni scambiate tra amministrazioni fiscali europee (VIES) e la documentazione trasmessa dall'autorità polacca sono state ritenute elementi idonei a provare, se non specificamente contestati con allegazione degli atti, la sussistenza di cessioni intracomunitarie e il riepilogo delle fatture.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 9923/2011; Sez. 2 n. 5629/2021; Corte Cost. n. 186/2000)

    Precedenti utilizzati per affermare che il vizio di travisamento richiede l'allegazione integrale degli atti che si assume siano stati travisati e per chiarire i limiti del potere istruttorio in appello, nonché per motivare la misura della sanzione pecuniaria equitativa.

Massime di principio

  • La presenza di una fattura presso un contraente può essere valutata come presunzione della esistenza della corrispondente copia presso l'altro contraente; il mancato rinvenimento può costituire elemento indiziario di occultamento della documentazione fiscale.
  • Le informazioni scambiate tramite VIES e le comunicazioni amministrative straniere possono avere valore probatorio se non vengono specificamente e documentatamente contestate; il rimedio contro la presunta inesattezza richiede l'allegazione degli atti integrali.
  • Nel rito abbreviato d'appello il giudice non è obbligato ad esercitare d'ufficio poteri istruttori integrativi salvo assoluta necessità; le parti devono sollecitare e motivare richieste istruttorie concrete o assumono il rischio della mancata acquisizione.
  • La Corte d'appello può fornire una duplice motivazione sullo stesso punto (esame di ammissibilità e, in subordine, di merito): tale procedura non è di per sé contraddittoria se ciascun profilo è adeguatamente argomentato.
  • Per contestare un travisamento della prova il ricorrente deve allegare integralmente gli atti che dimostrano l'errore; senza questa allegazione la censura è generalmente inammissibile o infondata.
  • Quando si basa l'accusa su elementi documentali esteri, chi contesta autenticità o provenienza deve indicare e produrre elementi alternativi o chiedere specifici accertamenti, altrimenti il giudice può ritenere sufficienti le informazioni ricevute tramite cooperazione amministrativa.

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