Cassazione Civile, Ordinanza n. 17828/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Una società incaricata della riscossione per conto di un comune notificava a diversi soggetti avvisi di pagamento per canoni enfiteutici. I destinatari proponevano ricorsi davanti al giudice di pace, deducendo la nullità della pretesa per mancanza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale e chiedendo lo sgravio delle somme. Il giudice di pace accoglieva le opposizioni e annullava gli avvisi. In appello la società di riscossione e il comune contestavano la decisione, sostenendo tra l'altro la natura di meri avvisi di accertamento e liquidazione, la correttezza del procedimento di riscossione e l'erronea qualificazione della domanda. Il tribunale dichiarava inammissibili sia l'appello principale sia quello incidentale, ritenendo che la sentenza di primo grado avesse deciso un'opposizione all'esecuzione e che, per il regime vigente ratione temporis, tale sentenza non fosse appellabile. Il comune ricorreva in cassazione con tre motivi: omessa decisione e violazione degli artt. 615 e 616 c.p.c., dell'art. 949 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per la qualificazione della domanda e per avere il giudice d'appello ricondotto la controversia all'opposizione all'esecuzione; violazione degli stessi articoli per asserita sostituzione d'ufficio di domande non proposte; violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione sulla qualificazione operata dal giudice di primo grado e sul richiamo all'art. 21 d.lgs. n. 46/1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che, prendendo atto della qualificazione data dal primo giudice come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., aveva dichiarato inammissibili gli appelli. Secondo la Corte, nel periodo in cui si erano svolti i fatti (2008), l'art. 616 c.p.c. prevedeva che le cause di opposizione all'esecuzione fossero decise con sentenza non impugnabile, sicché la sentenza di primo grado non era appellabile. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, quando si impugna la sentenza d'appello, il sindacato di legittimità è circoscritto alla correttezza della pronuncia di secondo grado e non consente di rimettere in discussione la qualificazione operata dal primo giudice. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non essendosi costituiti gli intimati.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Richiamato per la qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione e per verificare se la domanda fosse stata proposta nella forma corretta rispetto alla tutela invocata.
art. 616 c.p.c.
Nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che le cause di opposizione all'esecuzione fossero decise con sentenza non impugnabile; per questo la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 949 c.c.
Invocato dal ricorrente come norma collegata all'azione di accertamento negativo del diritto altrui.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso vizio di ultrapetizione e alla dedotta sostituzione d'ufficio della domanda.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare un asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 21 d.lgs. n. 46/1999
Richiamato nel percorso motivazionale in relazione al quadro normativo della riscossione, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per la disciplina processuale dell'opposizione all'esecuzione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
L. n. 52/2006, art. 14
Indicata come norma che ha modificato il regime dell'art. 616 c.p.c. a decorrere dal 1 marzo 2006.
L. n. 69/2009, art. 58
Indicata come norma che ha ulteriormente modificato il regime dell'art. 616 c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado qualifica la domanda come opposizione all'esecuzione, l'impugnazione deve misurarsi con tale qualificazione processuale, non con quella che la parte ritiene più corretta; la qualificazione della domanda è operazione riservata al giudice di merito.
- Nel regime applicabile ai fatti anteriori alla riforma del 2009, le sentenze rese sulle opposizioni all'esecuzione non erano appellabili, sicché l'appello avverso una decisione così qualificata è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza d'appello, il controllo sulla qualificazione della domanda compiuta dal primo giudice è precluso quando ciò che viene impugnato è la decisione di secondo grado; il sindacato di legittimità resta circoscritto alla correttezza della pronuncia d'appello.
- La diversa prospettazione della parte circa la natura dell'atto impugnato o del rapporto sostanziale non può superare gli effetti processuali della qualificazione operata dal giudice di merito, se questa determina il regime di impugnazione applicabile.
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