Sentenza n. 1639/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 7 novembre 2020 dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 22 giugno 2020 istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. 34/2020. La Questura aveva respinto l’istanza rilevando sia l’assenza, prima del 31 ottobre 2019, di attività lavorativa nei settori ammessi dalla normativa di emersione, sia precedenti penali per i quali il ricorrente era stato condannato. Il ricorrente ha dedotto: 1) difetto di adeguata motivazione sulla sua pericolosità, sostenendo che il mero richiamo ai precedenti non dimostrasse un’effettiva minaccia; ha inoltre affermato di aver documentato un’imminente attività come aiuto domestico presso uno zio regolarmente soggiornante e precedenti rapporti di lavoro dal 2012 al 2017; 2) violazione del contraddittorio procedimentale e mancata adeguata valutazione della documentazione prodotta. Il ricorrente aveva già proposto un precedente ricorso, dichiarato inammissibile perché notificato in violazione dell’art. 41, comma 3, c.p.a.; la relativa decisione non risulta impugnata. Il presente ricorso è stato notificato il 19 luglio 2023, dopo la notifica del diniego avvenuta il 9 marzo 2021.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile perché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del diniego. Il precedente ricorso, definito con sentenza di inammissibilità per irregolarità della notifica, non equivaleva a una rinnovazione della notifica e non impediva la decadenza: l’eventuale rinnovazione avrebbe dovuto essere disposta nel precedente giudizio ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a.; non essendo stata disposta, quel ricorso è stato considerato tamquam non esset ai fini del termine d’impugnazione. Il TAR ha inoltre esaminato la controversia nel merito, dichiarando infondate le censure: il diniego era fondato anche sull’assenza del requisito dell’attività lavorativa nei settori previsti prima del 31 ottobre 2019; il ricorrente non aveva contestato specificamente tale ragione né fornito prove idonee a superarla, e i rapporti di lavoro eventualmente svolti dal 2012 non erano sufficienti. Trattandosi di provvedimento plurimotivato, la legittimità di questa ragione rendeva superfluo l’esame della censura sulla pericolosità. Anche la censura relativa alla partecipazione procedimentale non avrebbe potuto essere accolta, perché il ricorrente non aveva indicato quali elementi utili avrebbe concretamente sottoposto all’Amministrazione. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso introduttivo del precedente giudizio, infatti, non essendo stato notificato regolarmente e non essendone stata disposta la rinnovazione, deve essere considerato tamquam non esset ai fini della decadenza prevista dall’art. 41, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale «qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza…».
Un ricorso precedente non regolarmente notificato e per il quale non sia stata disposta la rinnovazione non interrompe né evita la decadenza dal termine per impugnare; il nuovo ricorso autonomamente proposto deve rispettare il termine decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto.
art. 44, comma 3, c.p.a.
La rinnovazione, infatti, avrebbe eventualmente dovuto essere disposta dall’intestato Tar nell’ambito del giudizio definito, invece, con la sentenza di inammissibilità.
La rinnovazione della notificazione per nullità, quando ne ricorrano i presupposti, deve essere disposta dal giudice nel giudizio in cui la notificazione è stata effettuata; la proposizione di un successivo giudizio autonomo non costituisce rinnovazione.
art. 103, comma 2, d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020
Il provvedimento impugnato è fondato su una doppia motivazione: da una parte, la pericolosità del ricorrente in ragione dei precedenti penali che lo avrebbero riguardato; dall’altra parte, il fatto che egli non ha svolto prima della data del 31/10/2019 attività di lavoro nei settori previsti al comma 3 dell’art. 103 D.L. 34/2020.
Nel caso esaminato, la mancata dimostrazione di attività lavorativa nei settori ammessi prima del 31 ottobre 2019 costituiva una ragione autonoma del diniego dell’istanza di emersione; la documentazione di rapporti di lavoro in periodi o ambiti non idonei non superava tale ragione.
Massime di principio
- La notificazione irregolare di un ricorso poi definito con sentenza di inammissibilità, senza che il giudice abbia disposto la rinnovazione, non conserva il termine per impugnare l’atto e non può essere recuperata mediante la proposizione di un nuovo giudizio oltre il termine decadenziale.
- In presenza di un provvedimento fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una di esse risulti legittima e non sia efficacemente contestata per sorreggere l’atto; l’esame delle censure rivolte alle altre motivazioni può essere assorbito.
- La censura di violazione della partecipazione procedimentale non è sufficiente, da sola, a determinare l’annullamento quando il ricorrente non indica quali elementi concreti avrebbe sottoposto all’Amministrazione e in che modo avrebbero potuto incidere sulla decisione.
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