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Sentenza

Sentenza n. 8763/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno (prot. n. K10/-OMISSIS-Area IV^/CITT) del 27 aprile 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 2 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202407870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero dell’Interno di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, adottato in relazione alla domanda presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e il difetto o l’insufficienza della motivazione, sostenendo che il principale precedente penale, relativo a una sentenza di applicazione della pena del 2001 per detenzione illecita di stupefacenti, era ormai risalente; che, quanto a un’ulteriore contestazione del 2018, il procedimento si era concluso con la messa alla prova positivamente esperita; e che, quanto al procedimento penale pendente per un ulteriore reato in materia di stupefacenti, non esisteva alcuna condanna. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulla pluralità degli elementi pregiudizievoli: la condanna divenuta irrevocabile nel 2001, il procedimento definito con messa alla prova, il procedimento penale ancora pendente e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposta dal Questore nel 2019. Gli elementi erano stati previamente comunicati al ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, le cui osservazioni non erano state ritenute idonee a superare la valutazione negativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo dell’Amministrazione, fondato sulla valutazione globale e non atomistica dei plurimi precedenti e addebiti relativi a traffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Tali elementi sono stati considerati indicatori di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, anche perché in larga parte collocati nel decennio antecedente la domanda, rilevante ai fini dell’osservazione della condotta del richiedente. Il decorso del tempo, anche superiore al decennio, non esclude automaticamente la rilevanza del fatto criminoso nel procedimento amministrativo. La valutazione amministrativa è distinta e autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: possono quindi assumere rilievo anche fatti risalenti, procedimenti conclusi con messa alla prova o contestazioni non ancora definite con una condanna, purché considerati nell’ambito di una valutazione complessiva della personalità e dell’affidabilità dell’interessato. La particolare gravità delle condotte in materia di stupefacenti e il loro rilievo per la sicurezza pubblica e la salute collettiva sono stati ritenuti idonei a giustificare il diniego. Il TAR ha inoltre escluso che lo stabile inserimento economico e il possesso di un reddito sufficiente costituiscano, da soli, elementi idonei a imporre il rilascio della cittadinanza, trattandosi di condizioni ordinarie o prerequisiti. La cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e l’assenza di dubbi significativi sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è subordinata a una valutazione amministrativa discrezionale dell’inserimento e dell’affidabilità del richiedente, non limitata alla verifica di requisiti meramente formali.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato utilizzato per sottoporre al richiedente gli elementi ostativi emersi; le osservazioni presentate non sono state ritenute idonee a modificare l’esito del procedimento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Le condotte di detenzione e cessione illecita di stupefacenti costituiscono elementi di particolare rilievo nel giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente la cittadinanza.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Anche la contestazione pendente per un reato in materia di stupefacenti può essere considerata, nel quadro della valutazione amministrativa complessiva, indipendentemente dall’assenza di una condanna definitiva.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata considerata quale elemento rilevante della valutazione amministrativa sull’affidabilità del richiedente.

  • art. 445 c.p.p.

    L’esito processuale della sentenza di applicazione della pena non impedisce che il fatto sottostante sia autonomamente apprezzato dall’Amministrazione ai fini della cittadinanza.

  • art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992

    La disposizione è richiamata per evidenziare il rilievo delle condotte penali in materia di stupefacenti e la soglia di gravità prevista per fattispecie ostative alla cittadinanza per matrimonio; il TAR ne utilizza il riferimento come indice della particolare rilevanza delle condotte anche nel diverso procedimento di naturalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull’affidabilità, sulla personalità e sull’integrazione del richiedente, valutando unitariamente la pluralità, la natura, la periodicità e la reiterazione degli elementi emersi, senza limitarsi a un esame atomistico dei singoli precedenti.
  • Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non elimina automaticamente la rilevanza di un precedente penale nel giudizio amministrativo sulla concessione della cittadinanza; il fatto risalente può essere apprezzato insieme agli altri elementi della condotta e della personalità del richiedente.
  • La valutazione amministrativa dell’affidabilità ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: possono assumere rilievo anche fatti oggetto di procedimenti conclusi con messa alla prova o ancora pendenti, purché siano utilizzati come elementi istruttori di una valutazione complessiva e adeguatamente motivata, non come automatica causa ostativa.
  • Le condotte di detenzione, traffico o cessione di sostanze stupefacenti possono costituire indicatori particolarmente significativi di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, in ragione del loro rilievo per la salute pubblica e la sicurezza collettiva.
  • Il possesso di un reddito sufficiente e lo stabile inserimento economico non impongono il rilascio della cittadinanza per naturalizzazione, poiché costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti e non prevalgono, di per sé, sugli elementi negativi attinenti all’affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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