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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-161/21

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2021. — Comune di Camerota. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2011/85/UE – Direttiva 2011/7/UE – Politica economica e monetaria – Ente locale in difficoltà finanziaria – Piano di riequilibrio finanziario – Normativa nazionale che sospende i poteri istruttori della Corte dei conti in ragione dell’emergenza sanitaria comportata dalla pandemia di COVID-19 – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Assenza di controversia dinanzi all’istanza remittente – Irricevibilità manifesta. — Causa C-161/21

Giurisprudenza europea62021CO0161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara irricevibile il rinvio della Corte dei conti campana relativo alla sospensione, per ragioni COVID-19, dei poteri istruttori e delle procedure esecutive in materia di piani di riequilibrio degli enti locali. La ragione è processuale: nella fase considerata la sezione regionale di controllo non esercita una funzione giurisdizionale e non è investita di una controversia. La Corte non esamina quindi nel merito la compatibilità della disciplina italiana con le direttive 2011/85 e 2011/7 e con gli altri parametri invocati.

Rinvio pregiudiziale della Corte dei conti campana dichiarato manifestamente irricevibile perché l'organo remittente, nella fase non contenziosa di controllo del piano di riequilibrio, non esercita una funzione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

La questione giuridica

Se le norme e i principi del diritto dell'Unione in materia di disciplina di bilancio, indipendenza del controllo, tutela giurisdizionale effettiva e lotta ai ritardi di pagamento ostino a una normativa nazionale emergenziale che sospende temporaneamente i poteri istruttori della Corte dei conti e le procedure esecutive contro gli enti locali in riequilibrio; e, a monte, se la sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia un "giudice" legittimato a proporre rinvio pregiudiziale nell'ambito di tale fase procedimentale.

Principio di diritto

Una sezione regionale di controllo della Corte dei conti italiana che interviene nella fase non contenziosa di esame di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale svolge una funzione amministrativa e non giurisdizionale; in assenza di una controversia pendente dinanzi ad essa, essa non può essere qualificata come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Di conseguenza, il rinvio pregiudiziale è manifestamente irricevibile, senza esame nel merito delle questioni sollevate sulla compatibilità della normativa nazionale emergenziale con il diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/85/UE
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/85/UE
  • Articolo 12 della direttiva 2011/85/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 4 della direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articoli 120, paragrafo 1, e 126, paragrafo 1, TFUE
  • Articoli 3, paragrafo 3, TUE
  • Articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 119, paragrafi 1 e 2, e 120 TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092
  • Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza

Rinvio pregiudiziale della Corte dei conti campana e irrigicevibilità manifesta

La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania nell’ambito dell’esame del piano pluriennale di riequilibrio finanziario del Comune di Camerota, come rimodulato. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, dichiarando il rinvio manifestamente irricevibile.

Fatti e procedimento principale

Il Comune di Camerota, dopo aver rilevato squilibri strutturali del bilancio idonei a condurre al dissesto, aveva avviato nel 2013 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL; il piano decennale era stato approvato nel 2015. Nel 2018 il Comune aveva presentato un piano rimodulato, ma la sezione regionale di controllo riteneva di non avere elementi sufficienti per valutarne l’adeguatezza e di dover completare l’istruttoria.

Nel frattempo, l’articolo 53, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020 aveva sospeso, fino al 30 giugno 2021, i termini e i poteri istruttori delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per gli enti locali con piano di riequilibrio approvato; il comma 9 aveva altresì sospeso le procedure esecutive nei loro confronti. Secondo l’istanza remittente, tale disciplina aggravava i sacrifici dei creditori e poteva porsi in contrasto con il diritto dell’Unione.

Questioni sottoposte alla Corte

La sezione remittente chiedeva in sostanza se:

  • il diritto dell’Unione, in particolare i principi dello Stato di diritto, di leale cooperazione, di proporzionalità e di tutela giurisdizionale effettiva, nonché la direttiva 2011/85, ostasse alla sospensione temporanea del controllo contabile indipendente;
  • la direttiva 2011/7 e le norme dei Trattati in materia di mercato interno e disciplina di bilancio ostassero alla sospensione delle procedure esecutive dei creditori, senza apertura di una procedura concorsuale alternativa.

Normativa UE richiamata

L’ordinanza richiama le direttive 2011/85/UE e 2011/7/UE, oltre agli articoli 2, 4, paragrafo 3, 19 TUE, 47 della Carta, 120 e 126 TFUE e ad altre disposizioni dei Trattati evocate dal giudice del rinvio. Sono menzionati anche il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e il Protocollo n. 27, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che un organo nazionale può proporre rinvio pregiudiziale solo se è una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE e se è investito di una controversia da decidere nell’ambito di un procedimento destinato a sfociare in una pronuncia giurisdizionale. La qualifica dipende dalla natura concreta delle funzioni esercitate nel contesto normativo specifico.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si articola in una fase istruttoria affidata a un organo amministrativo del Ministero dell’Interno e in una fase decisionale affidata alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
  • in tale contesto, la sezione regionale di controllo decide sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, cioè svolge una funzione di controllo preventivo di legittimità;
  • la stessa istanza remittente qualifica la propria attività come fase non contenziosa, mentre la fase contenziosa si apre solo con eventuale ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione;
  • dal fascicolo non emerge una controversia pendente dinanzi all’organo remittente.

Sulla base di questi elementi, la Corte conclude che l’organo non esercita una funzione giurisdizionale nella procedura considerata e quindi non può essere considerato una "giurisdizione" ai fini dell’articolo 267 TFUE.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile. Di conseguenza, la richiesta di trattazione accelerata diviene priva di oggetto e non viene esaminata nel merito alcuna delle questioni relative alla compatibilità della normativa italiana emergenziale con il diritto dell’Unione.

Principio affermato

Un organo di controllo contabile che, in una fase non contenziosa e senza lite pendente, esercita un controllo di legittimità amministrativo sul piano di riequilibrio finanziario di un ente locale non può adire la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE; in assenza di funzione giurisdizionale, il rinvio è irricevibile indipendentemente dalla rilevanza sostanziale delle questioni di diritto dell’Unione sollevate.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialefinanza pubblica degli enti localicontrollo contabileritardi di pagamentoammissibilità del rinvio

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