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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-637/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 6 October 2021. — Dermavita Company SARL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark JUVÉDERM VOLITE – Late payment of the appeal fee – Inadmissibility of the appeal before the Board of Appeal – Article 101(4) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 106(1)(b) of Regulation 2017/1001 – Restitutio in integrum. — Case T-637/20

Giurisprudenza europea62020TJ0637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione che aveva dichiarato non proposto l’appello per il tardivo pagamento della tassa. Esclude che la commissione di ricorso potesse applicare direttamente l’articolo 101, paragrafo 4, o che dovesse trasmettere la richiesta all’esecutivo direttore dell’EUIPO. Ritiene inoltre che la restitutio in integrum fosse il rimedio pertinente e che le restrizioni valutarie libanesi non integrassero l’interruzione del procedimento ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera b).

Marchio UE JUVÉDERM VOLITE: irricevibilità dell’appello per pagamento tardivo della tassa di ricorso e limiti di applicazione di proroga dei termini, restitutio in integrum e interruzione del procedimento

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel dichiarare che il ricorso avverso la decisione di cancellazione si considerava non proposto per il tardivo pagamento della tassa di ricorso; in particolare, se potesse applicarsi l’articolo 101, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 per prorogare il termine, se la commissione dovesse trasmettere la domanda all’esecutivo direttore dell’EUIPO, se fosse esperibile la restitutio in integrum nonostante il mancato pagamento tempestivo della tassa, e se le restrizioni valutarie libanesi potessero giustificare l’interruzione del procedimento ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

La commissione di ricorso dell’EUIPO deve dichiarare che il ricorso è considerato non proposto quando la tassa di ricorso è pagata dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001; non ha competenza a concedere o a trasmettere d’ufficio una proroga ex articolo 101, paragrafo 4, riservata all’esecutivo direttore, né è tenuta a orientare la parte verso un rimedio specifico. La restitutio in integrum è il rimedio esperibile per la mancata osservanza di tale termine e poteva essere invocata dalla ricorrente, mentre l’articolo 106, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai richiedenti la nullità o agli opponenti e, comunque, richiede misure individuali contro il patrimonio del soggetto interessato, non restrizioni generali di controllo dei capitali.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 101, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE JUVÉDERM VOLITE: irricevibilità dell’appello per pagamento tardivo della tassa e limiti dei rimedi procedurali

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 6 ottobre 2021 nel procedimento T-637/20, decide un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione. La controversia riguarda il tardivo pagamento della tassa di ricorso e la possibilità di invocare una proroga del termine, la restitutio in integrum o l’interruzione del procedimento.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Allergan Inc., dante causa di Allergan Holdings France SAS, aveva chiesto e ottenuto la registrazione del segno denominativo JUVÉDERM VOLITE per prodotti di classe 5. Nel 2018 Dermavita Company aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per mala fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi corrispondente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La divisione nullità aveva respinto la domanda il 26 marzo 2020. Dermavita aveva presentato ricorso il 22 maggio 2020, ma la tassa di ricorso era stata pagata solo il 24 giugno 2020, oltre il termine di due mesi previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. La cancelleria delle commissioni di ricorso aveva avvertito che il ricorso poteva essere dichiarato non presentato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625.

Le istanze della ricorrente e le ragioni addotte

La ricorrente aveva chiesto una proroga del termine fino al 30 giugno 2020, o in alternativa l’interruzione del procedimento. Aveva sostenuto che la pandemia di COVID-19 costituiva un avvenimento eccezionale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, anche alla luce della quarantena del suo rappresentante in Bulgaria. In via subordinata, aveva richiamato le misure di controllo dei capitali vigenti in Libano, che le avrebbero impedito di trasferire fondi all’estero e quindi di pagare tempestivamente la tassa. La ricorrente aveva precisato di non voler proporre una domanda di restitutio in integrum, ritenendo tale rimedio non applicabile al termine per il pagamento della tassa di ricorso.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, secondo cui il ricorso si considera proposto solo quando sia stata pagata la tassa;
  • l’articolo 101, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, che attribuisce all’esecutivo direttore il potere di prorogare i termini in caso di avvenimento eccezionale;
  • l’articolo 104 del regolamento 2017/1001 sulla restitutio in integrum;
  • l’articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 sull’interruzione del procedimento;
  • l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, che impone di dichiarare il ricorso non proposto se la tassa è pagata tardivamente.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 101, paragrafo 4

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso non è competente ad applicare l’articolo 101, paragrafo 4, né a concedere d’ufficio la proroga richiesta. Tale competenza appartiene esclusivamente all’esecutivo direttore dell’EUIPO, che dispone di un potere discrezionale di estensione dei termini per le parti interessate. Nel caso concreto, l’esecutivo direttore aveva adottato una decisione del 29 aprile 2020 che prorogava alcuni termini fino al 18 maggio 2020, ma tale misura non copriva il termine scaduto il 24 giugno 2020. Il Tribunale esclude anche che la commissione dovesse trasmettere la richiesta alla direzione esecutiva: l’articolo 107 del regolamento 2017/1001 non impone un simile obbligo e non consente di attribuire alla commissione una competenza che il testo non prevede. Non vi era dunque alcun obbligo di procedere come auspicato dalla ricorrente.

Ragionamento sulla restitutio in integrum

Secondo il Tribunale, la ricorrente avrebbe potuto utilizzare la restitutio in integrum per far valere le circostanze invocate, inclusa la pandemia e le asserite restrizioni bancarie libanesi. Il giudice ribadisce che tale rimedio è disponibile per il mancato rispetto del termine di pagamento della tassa di ricorso di cui all’articolo 68 del regolamento 2017/1001. La tesi della ricorrente secondo cui la restitutio in integrum non sarebbe applicabile è respinta. Il Tribunale osserva inoltre che non esiste un obbligo per l’EUIPO di informare la parte sui rimedi disponibili o di suggerirle quale via processuale seguire; è sufficiente che le informazioni siano reperibili nelle linee guida dell’EUIPO.

Ragionamento sull’interruzione del procedimento ex articolo 106, paragrafo 1, lettera b)

Quanto al secondo motivo, il Tribunale conferma la lettura restrittiva dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera b). La norma si applica al richiedente o al titolare di un marchio dell’Unione, non ai soggetti che chiedono la dichiarazione di nullità o ad altri partecipanti alla controversia amministrativa. Inoltre, la disposizione presuppone misure legali adottate contro il patrimonio del soggetto interessato, come nel caso di procedure concorsuali o analoghe. Le misure di controllo dei capitali invocate dalla ricorrente erano generali e non mirate contro il suo patrimonio in quanto tale; pertanto non potevano integrare un motivo di interruzione del procedimento. Il Tribunale aggiunge, a titolo rafforzativo, che la circostanza che la ricorrente avesse potuto adire il Tribunale in altro procedimento indeboliva la credibilità della tesi sull’impossibilità assoluta di agire.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge entrambi i motivi di ricorso e, di conseguenza, rigetta integralmente l’azione. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna la ricorrente alle spese.

Principi ricavabili per la pratica

La pronuncia conferma che il mancato pagamento tempestivo della tassa di ricorso davanti all’EUIPO comporta, in linea di principio, l’inefficacia dell’impugnazione, salvo rimedi procedurali specifici e tempestivamente attivati. La restitutio in integrum resta il meccanismo ordinario per rimediare alla decadenza da un termine processuale, mentre proroghe straordinarie per avvenimenti eccezionali sono riservate all’esecutivo direttore e non alla commissione di ricorso. La sentenza chiarisce inoltre che l’interruzione del procedimento ex articolo 106 non può essere estesa a ostacoli finanziari o valutari di carattere generale, né a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueprocedimento davanti all'euipotermini processualirestitutio in integruminterruzione del procedimento

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