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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-635/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 6 October 2021. — Dermavita Company SARL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark JUVÉDERM VYBRANCE – Late payment of the appeal fee – Inadmissibility of the appeal before the Board of Appeal – Article 101(4) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 106(1)(b) of Regulation 2017/1001 – Restitutio in integrum. — Case T-635/20

Giurisprudenza europea62020TJ0635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Dermavita contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva dichiarato il ricorso "come non presentato" per il tardivo pagamento della tassa di impugnazione. Esclude che la commissione di ricorso potesse applicare direttamente la proroga dei termini per causa eccezionale o trasmettere la richiesta all'Esecutivo direttore, e ribadisce che la via corretta era la restitutio in integrum. Esclude inoltre che le restrizioni valutarie libanesi potessero determinare l'interruzione del procedimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera b).

Impugnazione avverso la dichiarazione di irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso per tardivo pagamento della tassa di ricorso in materia di marchio UE e applicabilità di proroga dei termini, restitutio in integrum e interruzione del procedimento.

La questione giuridica

Se il pagamento tardivo della tassa di ricorso potesse essere sanato tramite una proroga del termine per causa eccezionale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001; se la commissione di ricorso dovesse trasmettere la richiesta all'Esecutivo direttore dell'EUIPO; se fosse applicabile la restitutio in integrum al termine per il pagamento della tassa di ricorso; e se le restrizioni ai movimenti di capitali in Libano potessero giustificare l'interruzione del procedimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, quando la tassa di ricorso non è pagata entro il termine di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso deve dichiarare il ricorso come non presentato; l'articolo 101, paragrafo 4, attribuisce il potere di proroga esclusivamente all'Esecutivo direttore dell'EUIPO e non alla commissione di ricorso, che non ha neppure l'obbligo di trasmettere d'ufficio la richiesta. La restitutio in integrum è uno strumento utilizzabile per il mancato rispetto di tale termine e non impone all'EUIPO di suggerire alla parte il rimedio da esperire. Inoltre, l'interruzione del procedimento ex articolo 106, paragrafo 1, lettera b), è riservata al richiedente o titolare del marchio UE e presuppone misure individuali contro il suo patrimonio, sicché non si applica a un opponente o a un richiedente la nullità, né a misure generali di controllo dei capitali.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 101, paragrafo 4, Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 104, Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 105, Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 107, Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 68, Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 23, paragrafo 3, Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 134, paragrafo 1, Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, Regolamento di procedura del Tribunale

Tardivo pagamento della tassa di ricorso in materia di marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in un procedimento di nullità relativo al marchio UE verbale JUVÉDERM VYBRANCE. Il punto centrale è la conseguenza del pagamento tardivo della tassa di ricorso e la possibilità di sanare l'irregolarità mediante proroga dei termini, restitutio in integrum o interruzione del procedimento.

Fatti e procedimento amministrativo

Allergan Inc., dante causa di Allergan Holdings France SAS, aveva depositato nel 2014 la domanda di registrazione del marchio UE JUVÉDERM VYBRANCE per prodotti di classe 5. Nel 2018 Dermavita Company aveva chiesto la dichiarazione di nullità per mala fede ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi corrispondente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La Cancellation Division respingeva la domanda di nullità il 26 marzo 2020. Dermavita proponeva ricorso il 22 maggio 2020, ma pagava la tassa solo il 24 giugno 2020, oltre il termine di due mesi previsto dall'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. La cancelleria delle commissioni di ricorso avvisava la parte che il ricorso poteva essere considerato non presentato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625.

Domande e argomentazioni della ricorrente

La ricorrente sosteneva che il ritardo fosse dovuto a un'"eccezionale circostanza" legata alla pandemia da COVID-19 in Bulgaria, dove operava il suo rappresentante, e chiedeva una proroga del termine ex articolo 101, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. In subordine, invocava l'interruzione del procedimento per le restrizioni ai movimenti di capitali imposte in Libano, sostenendo che tali misure impedivano il pagamento della tassa. Negava invece di chiedere la restitutio in integrum, pur affermando che, se necessario, avrebbe versato la relativa tassa.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, secondo cui il ricorso si intende proposto solo con il pagamento della tassa;
  • l'articolo 101, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che attribuisce all'Esecutivo direttore il potere di estendere i termini in caso di circostanze eccezionali;
  • l'articolo 104, sul restitutio in integrum;
  • l'articolo 106, paragrafo 1, lettera b), sull'interruzione del procedimento in caso di impedimenti giuridici connessi a misure contro il patrimonio dell'interessato;
  • l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, che impone alla commissione di ricorso di dichiarare il ricorso come non presentato se la tassa è pagata tardivamente.

Primo motivo: articolo 101, paragrafo 4, e proroga dei termini

Il Tribunale respinge il primo motivo. Precisa che l'articolo 101, paragrafo 4, attribuisce espressamente il potere di prorogare i termini all'Esecutivo direttore dell'EUIPO, non alla commissione di ricorso. Nel caso di specie, l'Esecutivo direttore aveva adottato una decisione del 29 aprile 2020 che prorogava taluni termini fino al 18 maggio 2020, ma tale decisione non copriva il termine scaduto il 2 giugno 2020 né il pagamento effettuato il 24 giugno 2020. Il Tribunale esclude anche che la commissione di ricorso avesse l'obbligo di trasmettere la richiesta all'Esecutivo direttore o che l'articolo 107 del regolamento 2017/1001 imponga una diversa interpretazione. Sottolinea che, in presenza di decadenza, il rimedio disponibile era la restitutio in integrum.

Restitutio in integrum come rimedio disponibile

Secondo il Tribunale, la restitutio in integrum era astrattamente applicabile al termine per il pagamento della tassa di ricorso di cui all'articolo 68. La ricorrente avrebbe potuto far valere in tale sede sia la pandemia e la quarantena del rappresentante sia le restrizioni ai capitali in Libano. Non era quindi necessario leggere l'articolo 101, paragrafo 4, in modo estensivo fino a ricavare una competenza implicita della commissione di ricorso. Il Tribunale rileva inoltre che EUIPO non aveva alcun obbligo di informare la parte sul rimedio più opportuno o di indicarle di presentare una specifica domanda di restitutio in integrum.

Secondo motivo: articolo 106, paragrafo 1, lettera b), e interruzione del procedimento

Anche il secondo motivo viene respinto. Il Tribunale conferma che l'articolo 106, paragrafo 1, lettera b), si applica solo al richiedente o al titolare di un marchio UE, non agli opponenti né ai richiedenti la dichiarazione di nullità. Già per questo la ricorrente non poteva invocare l'interruzione del procedimento. Inoltre, per completezza, il Tribunale osserva che le restrizioni ai movimenti di capitali dedotte dalla ricorrente avevano portata generale e non costituivano misure individuali adottate contro il suo patrimonio, come richiesto dalla disposizione. Le difficoltà con le banche o l'impossibilità di effettuare il pagamento da un conto libanese non rientravano dunque nel suo ambito applicativo.

Decisione e conseguenze

Poiché nessuno dei motivi è accolto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna inoltre Dermavita Company S.a.r.l. alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueprocedimento davanti all'euipotermini processualirestitutio in integruminterruzione del procedimento

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